Cassazione Penale, Sentenza n. 7797/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 629-bis c.p.p. volta alla rescissione del giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Matera; il ricorrente sosteneva di non aver avuto effettiva conoscenza del processo per difetto/irregolarità delle notificazioni a mezzo posta (mancata produzione della raccomandata con avviso di ricevimento e degli avvisi di deposito prescritti dall'art. 8 L. 20/11/1982 n. 890), e che la dichiarazione di domicilio resa al Commissariato di P.S. era incompleta e non idonea a comprovare la vocatio in iudicium. Denunciate anche la mancata ricezione di atti fondamentali (informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis c.p.p., avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p., vocatio in iudicium, decreto che dispone il giudizio). Il ricorrente chiedeva che si accertasse l'incolpevole ignoranza del processo e la conseguente rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Potenza. La Corte ha ritenuto che non risultasse prova che il destinatario avesse effettivamente ricevuto la raccomandata prevista dall'art. 8 L. 890/1982 né che fossero stati eseguiti gli adempimenti ivi prescritti (in particolare l'avviso con indicazioni sul deposito e l'invito al ritiro). Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la prova del perfezionamento della notifica mediante giacenza richiede la produzione dell'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di deposito, non essendo sufficiente la sola prova di spedizione o delle cartoline di ritorno; ha altresì richiamato i principi delle Sezioni Unite (in tema di art. 420-bis c.p.p.) secondo i quali le ipotesi di conoscenza presunta non sono automatismi e il giudice deve valutare concretamente se sia esistita effettiva conoscenza o una sottrazione volontaria. Essendo carente la prova degli adempimenti postali e dovendo verificarsi l'effettiva conoscenza in concreto, la sentenza di rigetto è stata annullata e la Corte territoriale dovrà riesaminare l'istanza alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato in caso di mancata conoscenza del processo; il ricorso era fondato su tale previsione per ottenere la revisione del giudicato per incolpevole ignoranza.
Individua ipotesi in cui la dichiarazione di domicilio può sostituire la notificazione a mani; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite che affermano che tali ipotesi sono meri indizi e non presunzioni assolute: il giudice deve comunque accertare la conoscenza effettiva o la sottrazione volontaria.
art. 8 legge 20/11/1982 n. 890
prevede l'affissione alla porta d'ingresso oppure l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, dell'avviso contenente l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi.
Stabilisce gli adempimenti che devono seguire il deposito in giacenza; la Corte ha ritenuto che mancasse prova dell'esecuzione di quegli adempimenti (avviso di deposito con le informazioni richieste), elemento necessario a provare la perfezione della notifica mediante giacenza.
Norma che riguarda l'informazione sul diritto di difesa; il ricorrente denunciava la mancata ricezione di tale informazione, elemento rilevante per valutare la conoscenza effettiva del procedimento.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la mancata ricezione di tale avviso è stata richiamata per sostenere l'assenza di consapevolezza del procedimento.
Disciplina la dichiarazione di domicilio resa nelle indagini preliminari; la Corte ha osservato che la dichiarazione di domicilio, soprattutto se incompleta o priva di riferimenti al procedimento, non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium.
Massime di principio
- La mera prova della spedizione di una raccomandata o delle cartoline di ritorno non è sufficiente a dimostrare la perfetta notifica: se la notificazione è avvenuta per giacenza, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento che attesti il deposito e gli adempimenti previsti dalla legge 890/1982.
- La dichiarazione di domicilio o altre circostanze indicate dall'art. 420-bis c.p.p. costituiscono elementi meramente indicativi; il giudice deve valutare concretamente se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza.
- In caso di difetti documentali o di prova sugli adempimenti postali obbligatori (es. avviso di deposito con indicazioni richieste dall'art. 8 L. 890/1982), l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis può trovare accoglimento.
- Onere della prova: grava sul notificante (autorità procedente) dimostrare che le formalità di notifica a mezzo posta sono state eseguite integralmente e che, quindi, l'atto è pervenuto o è stato reso conoscibile al destinatario.
- Il giudice di merito, nel riesaminare istanze di rescissione per mancata conoscenza, deve conformarsi ai principi delle Sezioni Unite richiamati in sentenza e valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto riguardanti la conoscenza effettiva del procedimento.
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