Cassazione Penale, Ordinanza n. 11382/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano in parte aspecifiche, in parte dirette a una rivalutazione del merito probatorio e in parte manifestamente infondate. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo censurava il rigetto dell'istanza di perizia, ma la Corte di appello aveva già indicato in modo adeguato le ragioni di merito dell'infondatezza della richiesta; il secondo mirava a ottenere una rivalutazione del significato e della rilevanza di perizie prodotte dalla difesa, quindi una diversa lettura delle fonti probatorie; il terzo contestava l'elemento soggettivo, deducendo un profilo di dolo, ma la Corte di appello aveva già esaminato e respinto la censura con argomentazioni giuridiche corrette. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché aspecifici, diretti a una rivalutazione del materiale probatorio o manifestamente infondati.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure meramente aspecifiche, cioè prive di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, salvo specifico travisamento delle emergenze processuali nei limiti consentiti.
- La deduzione di vizi sul dolo è inammissibile quando si traduce in una contestazione già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità.
- La richiesta di perizia, se già esaminata e ritenuta infondata dal giudice di merito con adeguata motivazione, non può essere riproposta in cassazione come mera censura di merito.
Come è indicizzato
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