Cassazione Penale, Ordinanza n. 12132/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26/06/2025, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe stata determinata in modo non adeguatamente motivato; 2) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dell'imputato, ritenendo irrilevante l'interrogatorio reso dallo stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla pena, ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti/diminuzioni per circostanze e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una specifica motivazione solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla misura media; quanto alle attenuanti generiche, ha affermato che il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di commisurazione.
La pena va commisurata valutando gravità del reato e capacità a delinquere, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, è materia affidata alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la motivazione è censurabile solo se del tutto mancante, illogica o se la pena si colloca in modo anomalo rispetto alla misura media.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- La gravità del fatto e la pericolosità sociale dell'imputato possono costituire base sufficiente per escludere le attenuanti generiche, se congruamente valorizzate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la valutazione discrezionale sulla pena o sulle attenuanti generiche, senza evidenziare specifici vizi logici o violazioni di legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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