Cassazione Penale, Sentenza n. 3403/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spada impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello della Procura generale ex art. 310 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza della Corte d'assise d'appello che aveva rifiutato la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere per il periodo destinato alla stesura della motivazione (90 giorni). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 303, 304 e 307 c.p.p., sostenendo che, trattandosi di reati di criminalità organizzata, doveva applicarsi il comma 2 dell'art. 304 (che richiede la richiesta del P.M.), che tale richiesta del P.M. era tardiva rispetto alla lettura del dispositivo, e che nel frattempo sarebbe eventualmente intervenuta ordinanza di liberazione divenuta definitiva rendendo inefficace qualsiasi sospensione successiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato. Ha ritenuto pacifico che il giudice possa disporre d'ufficio la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., senza necessità di una richiesta del Pubblico ministero né di contraddittorio preventivo, richiamando la Sez. U. n. 27361/2011 (Ez Zyane). Ha precisato che la richiesta del P.M. è necessaria solo per la sospensione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 304, relativa alla particolare complessità dei processi per criminalità organizzata. La Corte ha altresì rilevato che, se nel frattempo fosse divenuta definitiva un'ordinanza di liberazione, il ricorso sarebbe privo di interesse; ma gli atti non consentivano di affermare tale definitività, sicché l'interesse era esistente. Infine, ha disposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti dell'Erario e ha chiarito che, se fosse intervenuta e divenuta definitiva l'ordinanza di liberazione, il rigetto del ricorso non comporterebbe il ripristino della custodia per il periodo corrispondente alla sospensione.
Norme richiamate
Il comma 1, lett. c) consente la sospensione obbligatoria dei termini per la custodia cautelare durante i termini per la redazione della motivazione e può essere disposta d'ufficio dal giudice senza richiesta del P.M.; i commi 2 e 3 riguardano invece la sospensione per processi di particolare complessità (es. criminalità organizzata) e richiedono la richiesta del Pubblico ministero.
Citato dal ricorrente nell'ambito delle norme sulle misure cautelari, ma non determinante: la Corte si è concentrata sull'applicabilità dell'art. 304.
Regola l'ordinanza di liberazione alla scadenza del termine; la Corte ha osservato che, se tale ordinanza fosse divenuta definitiva, renderebbe privo di interesse il ricorso del detenuto.
Richiamato tra le norme processuali sulle misure cautelari, ma non oggetto di un'interpretazione specifica nella decisione.
Norma che disciplina l'appello del Procuratore generale: la pronuncia del Tribunale d'appello che ha accolto l'appello del P.G. è stata oggetto del ricorso qui impugnato.
Prescrive la condanna alle spese in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese verso l'Erario.
Sez. U. n. 27361 del 31/03/2011 (Ez Zyane) - giurisprudenza
Principio richiamato dalla Corte: è legittima la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in pendenza dei termini per la redazione della sentenza ex art. 304, comma 1, lett. c), adottata d'ufficio dal giudice senza previo contraddittorio o richiesta del P.M.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il periodo necessario alla stesura della motivazione può essere disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), senza necessità di una richiesta del Pubblico ministero né di un contraddittorio preventivo.
- Per i procedimenti di 'particolare complessità' (es. reati di criminalità organizzata) la sospensione disciplinata dai commi 2 e 3 dell'art. 304 richiede invece una richiesta del Pubblico ministero: si tratta di una fattispecie distinta e più rigorosa rispetto al comma 1.
- Se, prima che intervenga la sospensione, sia decorsa la durata della misura e sia stata emessa un'ordinanza di liberazione divenuta definitiva, la sospensione è priva di efficacia e il ricorso del detenuto risulterebbe privo di interesse. È quindi essenziale verificare lo stato di eventuali provvedimenti di liberazione e di eventuali impugnazioni.
- L'accoglimento successivo di un ricorso del P.M. che ripristini la custodia cautelare rende rilevante la tempestività e la presenza di un interesse a opporsi alla sospensione da parte del detenuto; se invece la liberazione è definitiva, non è possibile ripristinare retroattivamente la custodia per il periodo corrispondente alla sospensione.
- In casi simili è fondamentale monitorare i termini processuali (data di scadenza della misura, date delle impugnazioni e delle richieste del P.M.) per valutare se la sospensione sia stata legittimamente adottata e se vi sia ancora interesse ad impugnare.
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