Cassazione Penale, Ordinanza n. 03265/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità del motivo di impugnazione e la mancanza di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/05/2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali del provvedimento impugnato, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.: le deduzioni erano generiche, indeterminate e non costituivano una critica argomentata idonea a confrontarsi con la complessità delle ragioni della decisione impugnata, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità o apparente mancanza di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati, tali da confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del motivo non è solo mancanza di dettaglio interno, ma anche assenza di reale correlazione critica con le rationes decidendi della decisione impugnata.
- Quando l'impugnazione non consente di individuare con precisione i punti contestati, il controllo di legittimità non può essere esercitato e il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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