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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03265/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità del motivo di impugnazione e la mancanza di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/05/2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali del provvedimento impugnato, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.: le deduzioni erano generiche, indeterminate e non costituivano una critica argomentata idonea a confrontarsi con la complessità delle ragioni della decisione impugnata, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità o apparente mancanza di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati, tali da confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La genericità del motivo non è solo mancanza di dettaglio interno, ma anche assenza di reale correlazione critica con le rationes decidendi della decisione impugnata.
  • Quando l'impugnazione non consente di individuare con precisione i punti contestati, il controllo di legittimità non può essere esercitato e il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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