Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26266/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scaglianti impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa all'occultamento/distruzione delle scritture contabili della Comec s.r.l. contestando: 1) che la Corte di merito abbia valutato erroneamente le fonti di prova attribuendo rilevanza alle dichiarazioni rese da Augusto Ricci (procuratore/gestore) e trascurando la testimonianza di Giuliano Liburdi; sostiene che Ricci fosse l'unico effettivo gestore e responsabile delle condizioni di dissesto e della contabilità, e che le sue dichiarazioni al curatore fossero rese senza contraddittorio e per interesse a scaricare responsabilità; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto all'assenza alla convocazione del curatore (che avrebbe dovuto essere neutra) e rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato circa la conoscenza dello stato del magazzino, che sarebbero emerse solo dopo il fallimento; 3) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché imponeva alla Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto e della attendibilità delle prove (questione di merito non sindacabile in questa sede); ha giudicato il secondo motivo infondato: l'assenza alla convocazione non è stata ritenuta decisiva dalla Corte di merito e le dichiarazioni dell'imputato non mutano la valutazione globale delle prove; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per eccessiva genericità. Conseguentemente è stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e la pena affermata in precisa, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Norma riferita alla bancarotta documentale: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di tenuta delle scritture gravi sull'amministratore e che la responsabilità per l'occultamento/distruzione possa essere affermata anche se altre persone hanno gestito la società di fatto

  • art. 497 e ss. c.p.p.

    Rinvio alle norme sul dibattimento e sulla valutazione delle prove: la Corte di Cassazione ha sottolineato che la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni extraprocessuali o testimoniali compete ai giudici di merito e non è rivedibile in Cassazione salvo profili di violazione di legge

  • art. 192 c.p.p.

    Norma concernente le prove dichiarative e la loro utilizzazione: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione data alle dichiarazioni acquisite, non essendo contestata una specifica illegittimità procedurale che ne comprometta l'uso

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma sulle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testimoni e delle dichiarazioni extraprocessuali è questione di merito riservata ai giudici di merito e la Cassazione non può sostituirsi a quella valutazione salvo vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare possono essere utilizzate come elemento di prova, ma la loro efficacia probatoria e l'eventuale necessità di escussione in dibattimento dipendono dalla valutazione complessiva del giudice di merito
  • L'assenza del soggetto a una convocazione non costituisce automaticamente prova favorevole o sfavorevole; il suo valore probatorio va valutato nel contesto globale delle altre prove
  • Per contestare in Cassazione la valutazione di fatto del giudice è necessario dimostrare un vizio logico-giuridico della motivazione o la violazione di norme processuali, non basterà una mera richiesta di rivalutazione delle prove
  • La responsabilità dell'amministratore per l'omessa tenuta delle scritture contabili può essere affermata anche se la gestione materiale era esercitata da terzi, purché risulti l'obbligo formale e materiale in capo all'amministratore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.