Cassazione Civile, Sentenza n. 10985/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parte della sentenza di appello che aveva modificato la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado che li aveva condotti alla vittoria sull'accertamento di nullità del bilancio 1997 della società. Sostengono che la decisione sulle spese del primo grado era passata in cosa giudicata (nessuna delle parti aveva impugnato quel capo) e che la Corte d'appello non poteva, officiosamente, riformarla sostituendo la condanna al rimborso con un'integrale compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alle spese del primo grado: ha ritenuto che la Corte di appello abbia illegittimamente modificato, senza che fosse stato specificamente impugnato, il capo di sentenza del Tribunale relativo al rimborso delle spese. Per tale motivo ha cassato senza rinvio la parte impugnata concernente le spese del giudizio di primo grado (art. 382 c.p.c.) e, decidendo nel merito (art. 384, secondo comma c.p.c.), ha eliminato la compensazione delle spese disposta dalla sentenza di appello ripristinando la condanna della controricorrente al rimborso delle spese del primo grado. Ha inoltre condannato la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità nei limiti liquidati.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma violata; nel contesto la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma ma l'articolo rientra nell'ambito delle censure attinenti alla corretta attività istruttoria e decisionale del giudice
Citato dai ricorrenti; riguarda i poteri e i limiti del giudice di appello nella valutazione e nella modifica del decisum di merito. Dalla sentenza emerge che la Corte di Cassazione ritiene che il giudice d'appello non possa modificare il capo sulle spese non impugnato
Richiamato dai ricorrenti nella censura; nel testo della decisione non è fornita una interpretazione dettagliata, ma figura tra le norme che i ricorrenti ritengono violate dalla riforma delle spese operata in appello
Richiamato dalla controricorrente a sostegno del potere dell'appello di incidere su capi connessi: la Corte ricorda che l'effetto 'espansivo interno' di art. 336 opera solo per i capi dipendenti da quelli effettivamente riformati o censurati; non giustifica la modifica di un capo non impugnato relativo alle spese
art. 92, secondo comma, c.p.c. (testo all'epoca)
Riferito alla possibilità di compensazione delle spese; la Corte di appello aveva motivato la compensazione con riferimento a questa norma, ma la Cassazione ha ritenuto che la compensazione non potesse essere estesa al capo non impugnato del primo grado
Applicata per cassare senza rinvio la parte di sentenza viziata (la modifica delle spese del primo grado), in quanto il vizio consiste in extrapetizione/eccesso di potere e non richiede istruttoria integrativa
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito la statuizione sulle spese del primo grado: perciò la Cassazione ha eliminato la compensazione e confermato la condanna al rimborso senza rinvio
Massime di principio
- Se il giudice d'appello conferma il merito di una sentenza e il capo relativo alle spese non è stato specificamente impugnato, quell'ordinanza sulle spese è passata in cosa giudicata e non può essere modificata d'ufficio dall'appello
- L'appello può portare il giudice a riformare la regolazione delle spese soltanto se la sentenza impugnata è effettivamente riformata (anche parzialmente) in modo tale da incidere sul riparto delle spese, ovvero se il capo spese è stato espressamente dedotto in gravame
- L'effetto 'espansivo' dell'art. 336 c.p.c. si applica solo ai capi dipendenti da quelli riformati: non giustifica la caducazione automatica di una pronuncia sulle spese non impugnata
- Se il giudice d'appello modifica illegittimamente un capo non impugnato (extrapetizione/eccesso di potere), la Cassazione può cassare senza rinvio la parte viziata e, se non occorrono ulteriori accertamenti, decidere direttamente nel merito (art. 384, secondo comma)
- In casi simili, chi voglia che venga riformata la decisione sulle spese deve dedurre specificamente tale motivo in appello; diversamente si espone al mantenimento del riparto originario per effetto del giudicato
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