Ordinanza n. 9466/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) in parte qua, dell'O.M. 16.02.2026 n. 27 (pubblicata sul portale InPa in data 23.02.2026), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2026 / 2028, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 16, co. 6) e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli, nonché della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative alle modalità di presentazione della domanda di inserimento, siccome non consentono di dichiarare anche il servizio civile e/o universale, limitando il punteggio al solo servizio militare e/o sostitutivo espletato in costanza di nomina; b) del parere del CSPI adottato nella seduta plenaria n. 157 del 11.12.2025; c) dell'Avviso di errata corrige, prot. n. 4318 del 23.02.2026; d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, parzialmente, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e sostitutivo e all'impossibilità tecnica di dichiarare il servizio civile o universale, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative al biennio 2026/2028. La censura riguarda, in particolare, la previsione secondo cui il servizio militare di leva e quello sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina, nonché la disciplina tecnica della domanda, che non consentirebbe di dichiarare il servizio civile e/o universale. Sono stati impugnati anche il parere del CSPI, l'avviso di errata corrige e gli atti connessi. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie. Ha inoltre sollevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei ricorrenti potrebbero essere eterogenee quanto alle graduatorie provinciali di riferimento e alla natura del servizio svolto. La documentazione prodotta per dimostrare il servizio, raccolta in un unico file di circa cinquanta pagine, non consente al Collegio di verificare agevolmente, per ciascun ricorrente, il titolo prodotto e il tipo di servizio prestato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi con pubblicazione sul sito dell'Amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. Ha assegnato alle parti venti giorni per depositare memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo. Ha inoltre posto a carico dei ricorrenti un incombente istruttorio, consistente nel depositare una nota esplicativa che colleghi espressamente ciascun ricorrente al titolo prodotto e al tipo di servizio prestato, avvertendo che l'omissione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione secondo la disciplina dell'onere probatorio e delle conseguenze processuali previste dal codice.
Il provvedimento dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura, mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- Quando il ricorso collettivo riguarda posizioni riferite a graduatorie diverse o fondate su servizi di natura differente, il giudice può verificare d'ufficio l'omogeneità delle posizioni e dichiarare il ricorso ammissibile solo se sussiste una sostanziale identità delle situazioni e delle censure.
- Qualora la documentazione prodotta congiuntamente da più ricorrenti non consenta di collegare con chiarezza ciascun soggetto al titolo dedotto e alla relativa posizione sostanziale, il giudice può imporre un incombente istruttorio volto a rendere individualizzate e verificabili le allegazioni.
- Nel ricorso contro atti amministrativi con pluralità di destinatari o contro procedure suscettibili di incidere sulle posizioni dei partecipanti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando ricorrano i presupposti processuali e la notificazione individuale risulti difficoltosa.
- I termini assegnati per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della prova dell'avvenuta notifica possono essere qualificati come perentori, con la conseguenza che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
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