Cassazione Civile, Ordinanza n. 26734/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune di Guidonia Montecelio su terreni destinati all'estrazione di travertino. Dopo una decisione di primo grado che aveva dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere e aveva deciso solo in parte nel merito, la sentenza d'appello aveva rigettato gli appelli principale e incidentale. Avverso tale decisione la concessionaria della riscossione aveva proposto ricorso per cassazione, mentre la società contribuente aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata istanza di definizione agevolata della lite, corredata dalla documentazione del pagamento della prima e unica rata, ai sensi della L. n. 197 del 2022 e del regolamento comunale adottato dal Comune; non essendo ancora intervenuto un diniego dell'ente impositore, la Corte ha ritenuto perfezionabile la definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi della L. n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva sostenute, in applicazione della disciplina speciale richiamata, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 194 e 198
La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio.
L. 197/2022, art. 1, comma 197
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
L. 197/2022, art. 1, comma 201
L'eventuale diniego dell'ente impositore può essere impugnato dal contribuente unitamente al provvedimento che chiude la definizione agevolata.
Regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, delibera n. 8 del 23 marzo 2023, artt. 5, 6 e 7
Il regolamento comunale disciplina il perfezionamento del condono e la possibilità di successivo diniego impugnabile.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata corredata dal pagamento richiesto può determinare l'estinzione del giudizio tributario, quando la disciplina applicabile consenta il perfezionamento della procedura e non sia ancora intervenuto un diniego dell'ente impositore.
- In presenza di definizione agevolata, le spese processuali restano normalmente a carico di chi le ha sostenute, secondo la previsione speciale richiamata dalla normativa sul condono.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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