Cassazione Penale, Ordinanza n. 18033/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della misura ex art. 47 ord. pen. La Corte rileva però che le doglianze erano manifestamente infondate, aspecifiche e in fatto, perché il giudice di sorveglianza aveva motivato il diniego richiamando: la commissione di plurimi reati contro il patrimonio; il fallimento di una precedente misura alternativa già fruita; la ricaduta in scelte devianti; le numerose denunce per condotte a danno di soggetti anziani e fragili; e la pendenza di altro procedimento per reati specifici commessi in altra regione. Secondo il provvedimento impugnato, tale quadro dimostrava una spiccata pericolosità sociale non contenibile con la misura richiesta.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
È la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di sorveglianza alla luce della pericolosità della condannata e della sua storia esecutiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di una misura alternativa è inammissibile quando le censure si risolvano in doglianze manifestamente infondate, aspecifiche o meramente fattuali, senza reale attacco alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Nel valutare l'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza può fondare il diniego su un complessivo giudizio di pericolosità desunto da precedenti condanne, dalla commissione di ulteriori reati, dall'inefficacia di precedenti misure alternative e dalla persistente capacità del soggetto di reiterare condotte devianti.
- La reiterazione di condotte criminose dopo precedenti condanne e dopo l'esperimento infruttuoso di una misura alternativa può legittimare il giudizio di non contenibilità della persona mediante l'affidamento in prova.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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