Cassazione Penale, Ordinanza n. 19231/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la censura sulla responsabilità, poiché ritenuta diretta a ottenere una inammissibile rilettura del fatto; gli ulteriori motivi sono stati giudicati generici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) l'erroneità del giudizio di responsabilità, sostenendo l'inattendibilità della persona offesa e chiedendo una diversa ricostruzione del fatto; 2) l'erronea valutazione dell'elemento psicologico del reato; 3) l'erroneità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e immune da vizi logici o giuridici. Ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo generici e meramente assertivi, non sviluppati in modo puntuale e comunque fondati su argomentazioni fattuali e valutative non deducibili in cassazione.
Norme richiamate
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
esula... dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione'
la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio finalizzata a contestare l'attendibilità della persona offesa o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Le censure sull'elemento soggettivo e sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche, puntuali e autosufficienti; motivi meramente assertivi, generici o apodittici sono inammissibili.
- Il giudizio di cassazione non consente di trasformare le doglianze di legittimità in contestazioni fattuali o valutative riservate esclusivamente al giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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