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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13171/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi: (1) violazione/erronea applicazione degli artt. 545 c.p.p. (e richiamo a 545-bis) e 53 e ss. della L. 689/1981 perché la Corte d'appello, pur accogliendo un concordato sulla pena richiesto dalle parti, non avrebbe informato le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive né deciso sulla sostituzione nonostante fosse stata esplicitamente richiesta in appello; (2) violazione di legge rispetto all'ordinanza di correzione dell'errore materiale con cui la Corte d'appello ha integrato il dispositivo disponendo la confisca e la distruzione dei beni in sequestro (inclusa la somma di denaro), senza avere attivato il contraddittorio ex art. 130 c.p.p., e in contrasto con la decisione di primo grado che aveva disposto la restituzione del denaro all'avente diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo come manifestamente infondato, affermando che, nel caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai restanti motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la confisca della somma di denaro era illegittima perché il giudice di primo grado aveva già disposto la restituzione all'avente diritto e tale decisione non era stata impugnata; inoltre la correzione/integrazione del dispositivo è stata adottata senza il necessario contraddittorio in camera di consiglio. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca del denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 1

    Norma sostanziale penale contestata (traffico di stupefacenti) quale fatto originario da cui deriva la condanna; utilizzata per tipizzare il reato e determinare la pena.

  • art. 545 c.p.p.

    Prevede la possibilità per il giudice di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive se ne ricorrono i presupposti; la Corte ha ritenuto che tale sostituzione non possa essere disposta d'ufficio nel caso di concordato in assenza di esplicita richiesta delle parti.

  • art. 53 e ss. L. 689/1981

    Indicano le sanzioni sostitutive applicabili in luogo della pena detentiva; la Corte ha richiamato tali norme nel quadro dell'interpretazione del limite alla sostituzione d'ufficio.

  • art. 444 comma 1 c.p.p.

    Regola l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento); richiamata per affermare che il contenuto dell'accordo vincola la sentenza che lo recepisce, ivi inclusa l'eventuale previsione di sostituzione della pena se espressamente pattuita.

  • art. 599 c.p.p.

    Norma sull'accordo/concordato in appello; la sentenza ha richiamato il principio che il contenuto negoziale concordato dalle parti vincola la decisione d'appello.

  • art. 130 c.p.p. (commi 2 e 3)

    Regola il contraddittorio in camera di consiglio per le correzioni/integrazioni; la Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza di correzione che ha modificato il dispositivo senza aver assicurato il contraddittorio previsto dall'art. 130.

  • art. 620 lett. i) c.p.p. e art. 1 comma 67 L. 23/06/2017 n.103

    Consente alla Cassazione, in presenza dei requisiti, di annullare senza rinvio; la Corte ha ritenuto applicabile tale facoltà per disporre la restituzione della somma, dato che non erano necessari ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • In caso di concordato sulla pena (anche in appello) il giudice non può modificare d'ufficio il contenuto negoziale (es. sostituire la pena detentiva con pene alternative) se le parti non hanno espressamente richiesto tale sostituzione.
  • Se le parti rinunciano ai restanti motivi di impugnazione, il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi su profili non richiesti e non può motivare sull'insussistenza di presupposti che le parti non hanno posto all'attenzione.
  • La correzione o integrazione del dispositivo di una sentenza che incide su diritti delle parti richiede il rispetto del contraddittorio previsto dall'art.130 c.p.p.; provvedimenti correttivi adottati senza contraddittorio possono essere annullati.
  • Se il giudice di primo grado ha disposto la restituzione di una somma e tale provvedimento non è stato impugnato, non è lecita la successiva confisca disposta in sede di correzione/integrazione dell'appello senza il corretto procedimento: la Cassazione può annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
  • Per tutelare i diritti patrimoniali è importante che la restituzione richieste in primo grado vengano o confermate in appello o tempestivamente impugnate; le parti devono esplicitare in modo chiaro le richieste relative a sostituzioni di pena o misure patrimoniali.

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