Cassazione Civile, Ordinanza n. 31454/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva intimato un precetto fondato su un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme a titolo di danni. Il destinatario del precetto si era opposto chiedendo l’accertamento del corretto importo dovuto, la compensazione con un proprio controcredito e, in via riconvenzionale, la declaratoria di un controcredito residuo di importo maggiore. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, e la Corte d’appello di Catania aveva riformato parzialmente la decisione, incrementando la somma ritenuta dovuta dal Comune. In cassazione il Comune ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato una condanna su domanda riconvenzionale mentre la controparte si sarebbe limitata a chiedere l’accertamento del maggior credito; 2) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente nella ricostruzione contabile dei reciproci crediti, con ulteriore censura sulla prescrizione applicata alle voci relative a spese di perizia d’ufficio e processuali, questione che però, secondo il ricorrente, riguardava gli interessi sulle stesse.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo sia la tardività sia l’operatività della sospensione feriale dei termini, poiché la causa, per la presenza di una domanda riconvenzionale relativa a crediti estranei all’oggetto del precetto, non rientrava nell’esclusione dalla sospensione propria della materia esecutiva. Nel merito ha accolto parzialmente il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d’appello del tutto apparente, descrittiva e apodittica nella ricostruzione delle poste contabili, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Il primo motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Invocato per dedurre ultrapetizione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del vizio di motivazione.
La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse affetta da motivazione apparente, perché priva di un effettivo percorso ricostruttivo e logico-argomentativo.
La censura relativa alla prescrizione è stata ritenuta aspecifica perché il ricorso non dimostrava, nel rispetto del requisito di specificità e autosufficienza, che la critica d’appello riguardasse effettivamente gli interessi sulle voci richiamate.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini non opera automaticamente in ogni opposizione a precetto: se la controversia include una domanda riconvenzionale su crediti estranei all’oggetto del precetto, la causa può uscire dall’ambito della materia esecutiva ai fini dell’esclusione dalla sospensione.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a richiami generici a calcoli o programmi di elaborazione, o ad affermazioni assertive di correttezza, senza rendere intelligibile l’iter logico-contabile seguito per pervenire alla decisione.
- Quando la sentenza di merito deve ricostruire rapporti di dare-avere complessi, il giudice deve esplicitare i criteri di calcolo e la sequenza delle operazioni compiute, non essendo sufficiente una motivazione meramente descrittiva o apodittica.
- Una censura di cassazione su un punto specifico della decisione è inammissibile o comunque infondata se non è dimostrato, con adeguata specificità e autosufficienza, che la questione effettivamente devoluta al giudice di merito coincide con quella dedotta in sede di legittimità.
- Se il vizio di motivazione investe la base stessa del riconteggio contabile, resta assorbita la doglianza che presuppone la correttezza del risultato finale, come l’asserita ultrapetizione sulla domanda riconvenzionale di condanna.
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