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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17636/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione rescissoria della Corte di appello, resa a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nella parte in cui aveva mantenuto ferma la contestazione della recidiva. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata e generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo i precedenti penali, ma anche la maggiore gravità del reato oggetto del procedimento rispetto a precedenti di natura omogenea, desumendone una maggiore pericolosità e pervicacia nel compimento di condotte delittuose.

Norme richiamate

  • recidiva

    La recidiva è stata ritenuta correttamente mantenuta in base ai precedenti penali e alla maggiore gravità del nuovo reato rispetto a quelli precedenti, indice di aumentata pericolosità e pervicacia criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro la conferma della recidiva è inammissibile se si limita a una contestazione apodittica e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della valutazione della recidiva, il giudice può valorizzare non solo la presenza di precedenti penali, ma anche la maggiore gravità del nuovo reato rispetto a quelli omogenei precedenti, quale indice di maggiore pericolosità e pervicacia nel reato.
  • La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando collega i precedenti dell'imputato alla tipologia e gravità del fatto oggetto del giudizio, traendone una prognosi negativa sulla capacità a delinquere.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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