Ordinanza n. 3619/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, adottati il 15 settembre 2025 e il 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare e successivi motivi aggiunti, due decreti di revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari. La revoca è stata motivata dalla carenza del requisito economico in capo al datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa sostenendo che i dati economico-finanziari dell’impresa sarebbero stati falsati, soprattutto, dai costi sostenuti per l’apertura di una seconda unità locale. Ha inoltre contestato, in sostanza, la valutazione della capacità dell’impresa di sostenere gli obblighi economici derivanti dall’elevato numero di lavoratori richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella fase di cognizione sommaria propria dell’art. 55 c.p.a., insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto plausibile e non adeguatamente smentita la valutazione amministrativa sulla carenza del requisito economico del datore di lavoro. L’amministrazione aveva esaminato tre indici — indice di indebitamento, ROE e Current Ratio — tutti negativi, rilevando un forte indebitamento e un’incertezza sulla capacità dell’impresa di coprire i propri debiti. La giustificazione relativa ai costi dell’apertura della seconda unità locale non è stata ritenuta idonea, poiché l’apertura risaliva al 2022, mentre indici negativi risultavano anche per il 2021, e la relazione del commercialista prodotta in giudizio non analizzava specificamente l’impatto di tale circostanza. È stata inoltre valorizzata l’assenza di un’adeguata giustificazione dell’elevato numero di lavoratori richiesti — 81 a fronte di una quota massima di 44 — e della capacità di adempiere agli obblighi economici nei confronti di tutti i lavoratori. Ha assunto rilievo anche il fatto che l’amministrazione avesse riesaminato complessivamente le istanze del ricorrente adottando un atteggiamento selettivo e non preclusivo, accogliendo tre istanze relative ai decreti flussi 2021 e 2022. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro può ritenersi assistita da adeguato fumus di legittimità quando l’amministrazione abbia verificato la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro mediante più indicatori contabili, tutti negativi, e abbia motivato sul forte indebitamento e sull’incertezza circa la copertura dei debiti.
- La contestazione della valutazione economico-finanziaria dell’amministrazione non è sufficiente a fondare la sospensione cautelare se la giustificazione alternativa prospettata dal ricorrente non è coerente con la serie temporale dei dati esaminati e la documentazione prodotta non analizza specificamente l’incidenza della circostanza dedotta.
- La richiesta di un numero di lavoratori significativamente superiore alla quota disponibile impone al richiedente di fornire una giustificazione adeguata e di dimostrare la concreta capacità di adempiere agli obblighi economici connessi all’assunzione di tutti i lavoratori richiesti.
- Il riesame selettivo delle istanze presentate dal medesimo soggetto, con accoglimento di alcune e rigetto di altre sulla base delle rispettive condizioni, può costituire elemento contrario alla configurabilità di un atteggiamento amministrativo meramente preclusivo.
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