Cassazione Penale, Ordinanza n. 13745/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in appello per un fatto qualificato come riciclaggio. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione censurando, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto: sostenevano che la condotta dovesse essere sussunta nella ricettazione e non nel riciclaggio. Uno dei ricorrenti ha inoltre contestato il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena alternativa; l'altro ha dedotto anche l'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per un ricorrente si è altresì lamentata una omessa motivazione sul diniego della pena sostitutiva. La Corte ha rilevato che tutti i motivi erano inammissibili perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al profilo della pena sostitutiva, la Corte ha aggiunto che non risultava formulata in modo specifico una richiesta in tal senso, sicché non era configurabile omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla qualificazione del fatto come riciclaggio e non ricettazione, sul diniego della pena alternativa e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione puntuale. Ha inoltre escluso il vizio di omessa motivazione sul diniego della pena sostitutiva, perché non risultava una richiesta specifica sul punto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma corretta di sussunzione del fatto operata dai giudici di merito, in contrapposizione alla prospettazione difensiva di ricettazione.
Evocato dai ricorrenti come qualificazione alternativa meno grave rispetto al riciclaggio.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, quando mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se si risolve nella proposta di una lettura alternativa degli stessi elementi probatori, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti in sede di legittimità.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva non può essere utilmente censurato per omessa motivazione se nell'atto non risulta una richiesta specifica e rituale sul punto.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla sufficienza e logicità della motivazione, non potendo convertirsi in una nuova valutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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