Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un automobilista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro avvenuto su una strada comunale, deducendo che, durante un temporale, la vettura avesse perso aderenza per la presenza di acqua ristagnante sulla carreggiata, con conseguente fenomeno di aquaplaning e urto contro il guardrail. Il Tribunale aveva ritenuto concorso di colpa tra conducente e Comune, attribuendo al primo il 75% e al secondo il 25% di responsabilità e condannando l’ente al risarcimento. In appello il Comune otteneva la riforma integrale della decisione, poiché la Corte territoriale riteneva non allegata e non provata la presenza di accumuli d’acqua sulla strada, circostanza che il danneggiato contestava con ricorso per cassazione. Il ricorrente denunciava, in sintesi, che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso le allegazioni già contenute nell’atto introduttivo e nella comparsa con appello incidentale, avesse reso una motivazione apparente e contraddittoria, e avesse travisato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e del relativo corredo fotografico, ritenendo inesistente il ristagno d’acqua o confondendo le fotografie del sopralluogo con quelle richiamate dal consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato l’esistenza di specifiche allegazioni sul ristagno d’acqua e avesse altresì travisato il contenuto oggettivo della consulenza tecnica e delle fotografie utilizzate dal consulente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La responsabilità da custodia è ricostruita come criterio di imputazione che prescinde dalla colpa del custode; il danneggiato deve allegare e provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre non è tenuto a dimostrare la pericolosità intrinseca della cosa.
Richiamato nei motivi come norma processuale violata per l’asserita pronuncia su fatti non correttamente allegati.
Richiamato nei motivi come norma processuale violata per omessa o erronea considerazione delle allegazioni di parte.
Richiamato nei motivi e nella decisione come parametro per il corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie e per evitare travisamenti del materiale probatorio.
Richiamato nei motivi come norma violata per il preteso travisamento delle risultanze della c.t.u.
Usato come parametro della motivazione sufficiente; la Corte richiama che il giudice non deve esaminare singolarmente ogni allegazione, ma nel caso concreto la Corte d’appello ha proprio escluso in toto allegazioni invece puntualmente dedotte.
Richiamato quale veicolo dei vizi processuali dedotti, in particolare nullità della sentenza o del procedimento.
Richiamato nella parte in cui la Corte distingue il travisamento del fatto probatorio dai diversi rimedi impugnatori.
La Corte evidenzia che il ricorrente ha rispettato l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali, evitando l’inammissibilità del ricorso.
Richiamato per distinguere il travisamento del fatto probatorio che, se riguarda un errore di percezione su un fatto non controverso, può rilevare in sede di revocazione.
art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve allegare e provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; non gli compete dimostrare una pericolosità intrinseca del bene, perché la responsabilità non si fonda sulla colpa del custode.
- Il giudice di merito può sintetizzare le allegazioni delle parti, ma non può negare l’esistenza di specifiche deduzioni tempestivamente formulate: una riduzione indebita del thema decidendum integra vizio processuale censurabile in cassazione.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova sussiste quando il giudice attribuisce alla consulenza tecnica o ad altri elementi istruttori un contenuto fattuale diverso da quello effettivo; se tale errore incide su un punto decisivo controverso, la sentenza è cassabile secondo i relativi mezzi di impugnazione.
- Il ricorrente per cassazione che deduce un error in procedendo deve indicare e riprodurre con precisione gli atti rilevanti, perché la Corte possa esercitare il controllo diretto sul fatto processuale senza autonoma ricerca nel fascicolo.
- Le caratteristiche della cosa custodita e la capacità del custode di vigilare su di essa non costituiscono elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma solo criteri interpretativi della ratio della norma; non possono essere usati per escludere la responsabilità quando il nesso causale tra cosa e danno sia allegato e provato.
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