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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08430/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22 febbraio 2024. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava la responsabilità penale per porto illegale di arma e la dosimetria della pena. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e aspecifico: il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione e una pretesa ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e senza indicare in modo preciso le ragioni dell'asserita illogicità o illegittimità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non rispettavano il requisito di specificità, perché non correlati alla motivazione della sentenza d'appello e privi dell'indicazione delle ragioni delle censure. Ha inoltre osservato che la motivazione di merito era puntuale e adeguata sia sulla responsabilità penale sia sulla quantificazione della pena, ritenendo congrua la pena base per il porto illegale di arma, anche in considerazione della condotta consistente nell'aver esploso molteplici colpi in luogo pubblico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una mera enunciazione del vizio senza spiegare perché la motivazione sarebbe illogica o contra legem.
  • La genericità del ricorso ricorre anche quando l'atto di impugnazione non si confronta con le argomentazioni del provvedimento censurato e non indica gli elementi posti a fondamento delle doglianze.
  • La censura sulla motivazione non può risolversi in una contestazione astratta della valutazione di merito, ma deve individuare puntualmente i punti decisivi della decisione e le ragioni del preteso errore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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