Cassazione Civile, Ordinanza n. 31616/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza, pronunciata su un ricorso proposto dalla società di riscossione nei confronti del fallimento, la Corte aveva condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento. Tuttavia, la procedura fallimentare era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come attestato dal giudice delegato con decreto del 3 luglio 2015 per incapienza della massa. La curatela ha quindi domandato che il dispositivo e la motivazione fossero corretti nel senso che la condanna alle spese dovesse essere pronunciata in favore dello Stato e non del fallimento, ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha esaminato l'ammissibilità della correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., richiamando il principio per cui, se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il soccombente deve versare le spese allo Stato; se il provvedimento indica erroneamente la parte ammessa anziché lo Stato, l'errore è emendabile anche d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente sia nella parte motiva sia nel dispositivo, sostituendo l'indicazione del beneficiario delle spese da "Fallimento controricorrente" a "Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002", poiché il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre disposto l'annotazione del provvedimento sull'originale dell'ordinanza corretta. Quanto alle spese del procedimento di correzione, non ha statuito nulla, rilevando che in tale procedimento non vi è parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
consente la correzione dell'errore materiale dei provvedimenti della Corte di cassazione, quando l'errore sia emendabile con il relativo procedimento.
richiamato come base del procedimento di correzione dell'errore materiale, applicabile anche d'ufficio nel caso di errata indicazione del soggetto destinatario delle spese.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare l'incapienza della procedura fallimentare e la conseguente ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
indica che, quando la parte ammessa al patrocinio ottiene la condanna alle spese, il pagamento deve essere eseguito in favore dello Stato e non della parte ammessa.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è emendabile anche l'erronea individuazione del soggetto a favore del quale sono liquidate le spese, quando il beneficiario corretto debba essere lo Stato per effetto dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese a carico della controparte deve essere disposta in favore dello Stato e non della parte ammessa.
- L'errore materiale sulla intestazione del beneficiario delle spese processuali nei provvedimenti della Cassazione può essere corretto anche d'ufficio.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente ai fini della liquidazione delle spese del procedimento stesso.
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