Cassazione Penale, Sentenza n. 08851/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità di una consulenza tecnica depositata dopo il termine dei sei mesi delle indagini preliminari; il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità ritenendo rilevante la data di conferimento della delega d'indagine, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto intempestivo il deposito ma ha considerato tardiva l'eccezione difensiva. La Procura generale ha sostenuto che il termine di sei mesi era sospeso per il periodo feriale (1-31 agosto) e che le operazioni di consulenza si erano concluse prima della restituzione dei corpi di reato, quindi il deposito (10 maggio - 9 dicembre 2019, con sospensione) era tempestivo e la relazione era meramente riepilogativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il termine di durata delle indagini preliminari (sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato) debba assoggettarsi alla sospensione feriale ai sensi dell'art. 1, legge n. 742/1969, per cui il deposito della relazione di consulenza (iscrizione 10 maggio 2019, deposito 9 dicembre 2019) è risultato rispettare il termine computato con la sospensione di 31 giorni; la consulenza è stata quindi regolarmente acquisita e utilizzata. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Si applica la sospensione del termine per il periodo feriale (1-31 agosto) al computo dei termini delle indagini preliminari, con conseguente proroga effettiva del termine di sei mesi
art. 406, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione allora vigente)
Il termine di durata delle indagini preliminari è di sei mesi dalla iscrizione della notizia di reato; tale decorso va computato tenendo conto della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969
In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede l'assenza di giustificabile colpa; qui la Corte ha ritenuto sussistente colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- I termini delle indagini preliminari subordinati alla durata stabilita (es. sei mesi) devono essere conteggiati tenendo conto della sospensione feriale (1-31 agosto) prevista dalla legge n. 742/1969; ciò può rendere tempestivo un deposito apparentemente successivo alla scadenza
- La data da considerare per il decorso del termine delle indagini è quella di iscrizione della notizia di reato nel registro (non il deposito del risultato investigativo), salvo diverse specificazioni normative
- Se le operazioni tecniche si sono concluse prima della scadenza e la relazione depositata è riepilogativa di attività già compiute, il deposito tardivo può comunque essere ritenuto valido
- Le eccezioni difensive sull'inutilizzabilità di atti devono essere sollevate tempestivamente alla prima occasione utile; eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili
- In caso di ricorso manifestamente infondato si rischia la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del ricorso prima della proposizione
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