Cassazione Civile, Ordinanza n. 00563/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore, dopo aver notificato più precetti su diversi titoli esecutivi, aveva promosso plurime espropriazioni forzate nei confronti di un ente territoriale pignorandone i crediti presso una banca terza. Riunite le procedure, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato una somma al creditore e liquidato le spese in favore del difensore. Il creditore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., lamentando che la liquidazione delle spese fosse avvenuta in violazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio, motivando con il modesto valore della causa, con la mancata costituzione delle controparti e con il fatto che queste non avevano dato origine alla lite. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza in cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice disposto la compensazione delle spese in assenza di valide ragioni e sulla base di elementi non idonei a giustificarla.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione totale o parziale delle spese devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee. Nel caso concreto, il modesto valore della controversia non è ragione idonea a giustificare la compensazione, perché rileva solo ai fini della liquidazione secondo il minimo dello scaglione; inoltre, la mancata costituzione delle controparti e il fatto che non abbiano causato la lite non escludono la sostanziale soccombenza e non impediscono che le spese siano poste a carico della parte soccombente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 c.p.c.
Indica la difesa personale della parte in giudizio, menzionata solo come dato del ricorso.
opposizione ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione è il rimedio utilizzato per contestare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione relativa alla liquidazione delle spese.
ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Disciplina il procedimento camerale in cassazione seguito nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione denuncia una violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c.
Regolano la soccombenza e la compensazione delle spese di lite; la Corte ribadisce che la compensazione richiede ragioni gravi ed eccezionali non illogiche o erronee.
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le ragioni addotte per la compensazione devono essere esplicitate in motivazione e devono essere effettivamente idonee a sorreggerla.
parametri del d.m. Giustizia n. 55 del 2014
Costituisce il criterio normativo richiamato per la liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, e tali ragioni devono essere logicamente coerenti e giuridicamente pertinenti.
- Il modesto valore della causa non è, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché incide semmai sul parametro di liquidazione entro lo scaglione applicabile.
- La mancata costituzione della parte convenuta e il fatto che la controversia non sia stata da essa causalmente generata non escludono automaticamente la soccombenza, né impediscono la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
- La violazione dei presupposti legali della compensazione delle spese integra un vizio di violazione di legge deducibile in cassazione.
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