Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 14/03/2017 (abbreviato) che lo aveva riconosciuto responsabile di furto consumato aggravato. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo l'ammissibilità dell'impugnazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha ritenuto il ricorso ammissibile ma manifestamente comunque non ostativo alla dichiarazione di estinzione e, non essendovi i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha applicato motivazione semplificata richiamando consolidati precedenti di legittimità (Sezioni Unite) e il decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di rilevare e pronunciare la causa di estinzione del reato (prescrizione) anche d'ufficio; il comma 2 disciplina l'ipotesi della pronuncia di assoluzione di merito quando ricorrano condizioni evidenti che impongano l'assoluzione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
«In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi»
Il principio è richiamato per sostenere che la Corte territoriale non poteva estendere il proprio controllo all'esame di manifesta infondatezza in sede di ammissibilità; questo non impedisce comunque alla Cassazione di rilevare la prescrizione sopravvenuta.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Affermato il principio per cui, quando è accertata una causa di estinzione del reato, non rilevano eventuali nullità o vizi che richiederebbero rinvio al giudice di merito, data l'immediata applicabilità della causa estintiva.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Conferma che in presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la Corte di legittimità non procede all'esame dei vizi di motivazione della sentenza impugnata e può disporre l'annullamento per estinzione.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Autorizza l'adozione della motivazione semplificata quando ricorrono condizioni di consolidata giurisprudenza; richiamato per giustificare la motivazione sintetica della Corte.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sottoscrizione del provvedimento in caso di impedimento del Presidente; non incisiva sul merito della decisione.
Massime di principio
- Se, anche successivamente alla pronuncia impugnata, sorge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio la sentenza per estinzione.
- La dichiarazione di estinzione impedisce che la Corte esamini e disponga rinvio per la correzione di nullità o vizi di merito, poiché la causa estintiva è immediatamente applicabile.
- In tema di ammissibilità degli atti di impugnazione, il sindacato del giudice di merito sull'ammissibilità non deve estendersi a valutazioni di manifesta infondatezza dei motivi secondo il principio delle Sezioni Unite (Galtelli), ma ciò non impedisce alla Cassazione di valutare questioni sopravvenute come la prescrizione.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando emergano chiaramente circostanze che impongano l'assoluzione senza ulteriori accertamenti; in assenza di tali condizioni la Corte dichiara l'estinzione senza disporre l'assoluzione piena.
- Quando sussistono precedenti consolidati e le condizioni previste dal Primo Presidente, la Corte può articolare una motivazione semplificata; tuttavia la decisione sostanziale deve sempre indicare la base normativa e i precedenti rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13675/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13676/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13678/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13679/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13680/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13681/2022 del 11/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →