Sentenza n. 14133/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: - della delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.4.2021, pubblicata sul S.O. n. 2 al BURL n. 56 del 10.6.2021, di approvazione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi); - delle delibere G.R. Lazio n. 556 del 25.7.2007 e G.R. Lazio n. 1025 del 21.12.2007, di adozione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi); - di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio regionale del Lazio di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale, nonché delibere della Giunta regionale di adozione del piano e relativi elaborati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale, dei relativi elaborati e delle precedenti delibere della Giunta regionale del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, con cui il piano era stato adottato, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria depositata il 2 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, affermando che si era verificata una situazione tale da escludere qualsiasi utilità residua di una sentenza di merito. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti di approvazione e adozione del Piano territoriale paesistico regionale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, nelle more del giudizio, sopravviene una situazione che priva il ricorrente di un interesse concreto e attuale alla decisione, escludendo qualsiasi utilità residua della pronuncia di merito.
- La sopravvenuta carenza d'interesse può essere dichiarata sulla base di una dichiarazione processuale del ricorrente, quando essa evidenzi il venir meno di ogni utilità conseguibile attraverso la decisione giudiziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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