Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09729/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata decisione sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva consistente nel lavoro di pubblica utilità presso un ente, sostenendo che la domanda fosse tempestiva perché proposta con memoria difensiva depositata il giorno precedente l'udienza di appello e comunque ammissibile alla luce della disciplina più favorevole. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente la natura isolata del fatto, la giovane età, l'incensuratezza e altri elementi favorevoli, nonché i benefici già concessi della sospensione condizionale e della non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena sostitutiva fosse tardiva, perché nel giudizio di appello, regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di pene sostitutive doveva essere formulata con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, mentre nel caso concreto era stata presentata solo con memoria difensiva il giorno prima dell'udienza. Ha inoltre osservato che la richiesta era comunque inammissibile perché non accompagnata da una rinuncia espressa alla sospensione condizionale della pena, rinuncia che richiede un atto dispositivo personale dell'imputato o del difensore munito di procura speciale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che si trattava di una censura di merito non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva adeguatamente escluso le attenuanti generiche valorizzando il fatto nel suo complesso e un trattamento sanzionatorio già mite in assenza di elementi positivi di giudizio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Il giudizio di appello è regolato dalla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, applicabile ai procedimenti in corso, e non dalla disciplina transitoria invocata dalla difesa per quanto concerne la richiesta di pene sostitutive.

  • art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto

    La disposizione transitoria è richiamata per chiarire l'ambito applicativo delle norme sulle pene sostitutive, ma non è ritenuta idonea a superare la tardività della richiesta nel caso concreto.

  • art. 99, comma 1, c.p.p.

    La rinuncia alla sospensione condizionale della pena è qualificata come atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena e che, riguardando diritti personalissimi, deve essere compiuto personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la richiesta di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi deve essere proposta tempestivamente con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi; una domanda formulata solo con memoria difensiva immediatamente prima dell'udienza è tardiva.
  • La sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva non può essere disposta se l'imputato non abbia previamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena, poiché tale rinuncia è un atto personale o richiede procura speciale al difensore.
  • La rinuncia a benefici che incidono sull'esecuzione della pena appartiene alla sfera dei diritti personalissimi dell'imputato e non può essere desunta in via implicita da una mera richiesta difensiva.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e adeguata.
  • Il riconoscimento di benefici quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione non comporta automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.