Cassazione Civile, Ordinanza n. 10591/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato nel 2015 un avviso di accertamento, ai fini IRES e IVA, a una società già cancellata dal Registro delle imprese dal 2010, contestando un reddito per l’anno 2009 sulla base di un PVC della Guardia di Finanza e dell’omessa presentazione della dichiarazione. La società, tramite l’ex liquidatore, aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’invalidità della notifica a soggetto estinto; rigettate le censure in primo e in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo in sostanza che non avesse efficacia retroattiva l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 e che, dopo l’estinzione, non fosse possibile notificare atti impositivi nel quinquennio successivo alla cancellazione. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo incompleto e non specifico, e soprattutto accerta d’ufficio che il ricorso è stato proposto dall’ex liquidatore in una situazione in cui la società era già estinta prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio, con conseguente difetto originario di capacità processuale e di legittimazione a rappresentarla.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., rilevando un vizio processuale originario e insanabile: la società era già estinta al momento della notifica dell’avviso di accertamento e il giudizio era stato promosso da un soggetto privo di legittimazione a rappresentarla. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi e dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
consente la cassazione senza rinvio quando emerge un vizio processuale originario insanabile che avrebbe imposto una pronuncia declinatoria di rito sin dal primo grado.
art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014
la parte ricorrente ne contestava la retroattività, assumendo che non potesse legittimare notifiche di atti impositivi nel periodo successivo alla cancellazione della società; la Corte, però, non decide nel merito di tale profilo perché assorbito dalla questione processuale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
impone, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal Registro delle imprese e la conseguente estinzione precedente alla notifica dell’avviso di accertamento comportano il difetto di capacità processuale del soggetto estinto e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarlo.
- Se il giudizio è stato instaurato da un soggetto privo di legittimazione rappresentativa per una società già estinta, il vizio è originario e insanabile e conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione è formulato in modo generico, privo di chiara individuazione della norma processuale violata e senza specifiche censure alla decisione impugnata, esso è comunque inammissibile; tale rilievo può tuttavia restare assorbito da una più radicale ragione di definizione del processo.
- La questione della validità della notificazione degli atti impositivi a società estinta va distinta dal presupposto processuale della legittimazione a stare in giudizio: se manca quest’ultimo in radice, la controversia non può proseguire nel merito.
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