Cassazione Penale, Sentenza n. 24917/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'applicazione di pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) contestando l'erronea applicazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p.: secondo i ricorrenti, quando la pena principale concordata con il patteggiamento non supera i due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), non possono essere imposte pene accessorie obbligatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto ammissibile il ricorso avendo carattere di "pena illegale" l'irrogazione delle pene accessorie in assenza dei presupposti di legge (richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). Ha quindi affermato il principio secondo cui il patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni esclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge e che il reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare non rientra nelle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1‑ter, c.p.p. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, eliminandole direttamente ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.; la pena principale (anni due di reclusione) è rimasta inalterata.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: richiamata perché la pena principale era stata concordata ex art. 444; il patteggiamento con pena entro i limiti previsti è il contesto fattuale del caso
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di applicare pene accessorie quando la pena principale concordata non supera i due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nell'applicarne le accessorie
Prevede alcune eccezioni al principio di cui all'art. 445, comma 1; la Corte ha stabilito che il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.) non rientra tra le eccezioni previste da questa norma
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente la cassazione nei casi di applicazione di "pena illegale"; la Corte lo ha richiamato per ritenere ammissibile il ricorso contro le pene accessorie illegali
Norma sostanziale sulla bancarotta fraudolenta: la Corte ha precisato che non costituisce una norma speciale che prevalga sull'art. 445, comma 1, c.p.p., quindi non giustifica l'applicazione delle pene accessorie quando la pena principale è entro i due anni
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio e di eliminare direttamente le statuizioni illegali quando il rinvio è superfluo; utilizzata per rimuovere le pene accessorie senza nuovo esame
Massime di principio
- Se il patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) prevede una pena detentiva non superiore a due anni (sola o con pena pecuniaria), in linea di principio non possono essere imposte pene accessorie obbligatorie ex art. 445, comma 1, c.p.p., salvo espressamente previste eccezioni legislative
- La bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare) non è considerata dalla Corte un'eccezione automatica che permetta di applicare pene accessorie quando la pena principale concordata è entro i due anni
- L'applicazione di pene accessorie al di fuori dei limiti previsti dalla legge configura una "pena illegale" e rende ammissibile il ricorso per cassazione anche contro sentenze pattizie (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.)
- Quando l'illegittimità delle pene accessorie è evidente e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può annullare senza rinvio e cancellare direttamente tali statuizioni ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.
- Nelle ipotesi di patteggiamento è essenziale verificare preliminarmente se la legge preveda eccezioni specifiche alla regola del divieto di accessori (art. 445): in loro assenza l'imposizione di accessori è illegittima
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