Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 dicembre 2025, aveva respinto l'istanza di un soggetto condannato che chiedeva, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., l'equiparazione tra il periodo trascorso con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria e il periodo di esecuzione di arresti domiciliari, al fine della fungibilità con la pena detentiva da espiare. In concreto, per circa un anno l'interessato era stato sottoposto a un doppio vincolo: obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione per 12 ore al giorno, dalle 18.30 alle 6.30, e presentazione due volte al giorno alla polizia giudiziaria. La difesa ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe eluso il tema dell'istanza e che il cumulo delle prescrizioni era tale da determinare una sostanziale assimilazione agli arresti domiciliari, con conseguente fungibilità del periodo di misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la misura dell'obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con la pena detentiva inflitta, salvo che sia accompagnata da obblighi arbitrariamente imposti tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. Ha precisato che l'elemento decisivo dell'assimilazione consiste in un'imposizione di permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente le ordinarie esigenze cautelari e il normale tempo trascorso in dimora per le ordinarie necessità di vita. Nel caso concreto, la valutazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta ragionevole e non sindacabile: la permanenza domiciliare riguardava essenzialmente la fascia serale e notturna, mentre le prescrizioni di presentazione cadevano nella fascia diurna e non incidevano in modo rilevante sulle libere attività della persona. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La fungibilità tra misura cautelare e pena detentiva è esclusa per l'obbligo di dimora, salvo che le prescrizioni imposte lo rendano concretamente assimilabile agli arresti domiciliari; in tal caso soltanto può operare l'equiparazione.
In caso di rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della fungibilità ex art. 657 c.p.p., l'obbligo di dimora non può essere automaticamente equiparato agli arresti domiciliari, poiché la sua natura ordinaria è diversa e meno afflittiva.
- L'equiparazione è configurabile solo quando le prescrizioni accessorie impongano una permanenza domiciliare arbitraria e temporaneamente così estesa da superare le ordinarie esigenze cautelari, trasformando di fatto la misura in un regime assimilabile ai domiciliari.
- La verifica dell'assimilazione tra misure cautelari e arresti domiciliari è una valutazione di merito ragionevole e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o vizio motivazionale.
- Quando la permanenza domiciliare è concentrata nelle ore serali e notturne e le prescrizioni di presentazione si collocano nelle ore diurne, può escludersi un'effettiva compressione delle ordinarie attività di vita tale da giustificare la fungibilità.
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