Cassazione Penale, Sentenza n. 06114/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per omessa/notifica inesatta della citazione in appello: il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato tramite PEC all'Avv. Giuseppe Scarano, soggetto mai designato nel procedimento, e non all'effettivo difensore e domiciliatario indicato, Avv. Giuseppe Sparano. Ne sarebbe derivata l'irregolare instaurazione del contraddittorio e la nullità assoluta della citazione e degli atti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che la notifica era avvenuta a un legale diverso rispetto a quello designato e domiciliatario, configurando una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché il vizio riguarda l'intervento e la rappresentanza in giudizio e inficia la instaurazione del contraddittorio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Salerno per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la nullità della notifica che incide sulla vocatio in iudicium e sull'effettiva instaurazione del contraddittorio è assoluta e insanabile; in tali ipotesi gli atti conseguenti, compresa la sentenza d'appello, sono invalsi.
art. 611, comma 1bis, cod.proc.pen.
Richiamato all'atto dell'intestazione del provvedimento: la normativa sulle notificazioni telematiche impone il rispetto della designazione e del domicilio/PEC comunicati dalle parti; la notifica a PEC diversa da quella indicata non soddisfa i requisiti di regolare comunicazione quando penalizza la conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La notifica della citazione (anche telematica) deve avvenire al difensore e al domicilio/PEC effettivamente designati: la violazione può determinare nullità assoluta quando impedisce la instaurazione del contraddittorio.
- L'invio di una comunicazione a un indirizzo PEC diverso da quello espressamente indicato dalla parte non è in genere assimilabile a notifica valida se ha impedito alla parte di conoscere l'atto e difendersi.
- La nullità che riguarda l'intervento o la rappresentanza in giudizio (vocatio in iudicium) è insanabile: la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione per il proseguimento del giudizio.
- Per evitare il vizio, il difensore deve sempre comunicare chiaramente e tempestivamente il proprio domicilio e indirizzo PEC, conservarne prova e verificare l'avvenuta ricezione delle notifiche processuali.
- Se si scopre che il contraddittorio non si è correttamente instaurato per difetto di notifica, il rimedio più efficace è il ricorso per cassazione volto all'annullamento per nullità assoluta degli atti impugnati.
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