Cassazione Civile, Ordinanza n. 26287/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di assegno sociale proposta da un soggetto che era stato ritenuto non versare in stato di bisogno economico, perché in sede di separazione con la moglie aveva rinunciato a ogni assegno. Il ricorrente impugnava la decisione sostenendo, con il primo motivo, che ai fini dell'assegno sociale rilevano solo i redditi effettivamente percepiti e che la corte territoriale aveva erroneamente valorizzato redditi potenziali o astratti, trascurando inoltre che l'ex coniuge era incapiente e che un eventuale assegno di mantenimento sarebbe stato ineseguibile. Con il secondo motivo deduceva violazione della medesima norma e dell'art. 420 c.p.c., lamentando che lo stato di bisogno e l'incapienza del patrimonio del coniuge fossero pacifici e che il giudice d'appello non avesse esercitato i poteri ufficiosi per acquisire le dichiarazioni fiscali del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un orientamento secondo cui per l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995 il solo requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo, da desumere dall'assenza o insufficienza dei redditi effettivamente percepiti, senza considerare redditi potenziali o altre forme di autosufficienza economica non percepite, come un assegno di mantenimento o divorzile non richiesto al coniuge separato/ex coniuge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995
L'assegno sociale spetta quando il titolare versi in effettivo stato di bisogno, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti sotto la soglia legale; non rilevano redditi potenziali o altre risorse economiche non effettivamente percepite, né la mancata richiesta di assegni al coniuge separato o all'ex coniuge.
Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato esercizio dei poteri ufficiosi di acquisizione documentale; il motivo relativo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno sociale, il requisito del bisogno va verificato in concreto e sulla base dei redditi effettivamente percepiti dal richiedente, non di possibili fonti reddituali astrattamente esigibili ma non incassate.
- La mancata domanda di un assegno di mantenimento o divorzile al coniuge separato o all'ex coniuge non esclude, di per sé, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale, poiché la norma non impone che il bisogno sia anche incolpevole.
- In presenza di un errore di diritto sulla nozione di stato di bisogno rilevante ai fini della prestazione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conformemente al principio affermato.
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