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Ordinanza

Ordinanza n. 2158/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di esclusione dal Lotto 99 della gara per l’affidamento della fornitura di “dispositivi medici per emodinamica occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Campania - ed. 2024”, di cui alla determina del Direttore Generale n. 144 del 12.6.2026; - della comunicazione pubblicata sul portale di gara recante la motivazione dell’esclusione; - del verbale di gara di apertura delle offerte tecniche del 20 aprile 2026, di data ed estremi sconosciuti; - dei restanti verbali di gara dal n. 1 del 19 maggio 2025 al n. 30 del 18 maggio 2026, richiamati nella determina del Direttore Generale n. 144 del 12.6.2026, non trasmessi né pubblicati; - del Capitolato tecnico e dell’Allegato B1-Caratteristiche Minime, nella parte in cui individuano le caratteristiche minime per il Lotto 99; - dei chiarimenti n. PI006171-25 del 15.1.2025, n. PI019741-25 del 14.2.2025 e n. PI020800-25 del 17.2.2025; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione medio tempore adottato, ancorché non comunicato né altrimenti conosciuto; - ove occorrer possa, del Bando, del Disciplinare e di tutti i verbali di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o richiamato espressamente.

Giustizia amministrativa202604412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 99 della gara per la fornitura di dispositivi medici per emodinamica, relativa ai cateteri a palloncino per litotrissia coronarica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dal Lotto 99, unitamente alla comunicazione della relativa motivazione, ai verbali di gara, agli atti della lex specialis e ai chiarimenti concernenti le caratteristiche minime del prodotto. La censura esaminata in sede cautelare riguarda la violazione del principio di equivalenza: il prodotto offerto dalla ricorrente, denominato LITHIX, pur sfruttando forze hertziane anziché onde sonore o acustiche, svolgerebbe la medesima funzione di frammentazione delle calcificazioni coronariche richiesta per la fornitura di cateteri a palloncino per litotrissia coronarica.

La decisione

Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare e salva ogni ulteriore verifica nel giudizio di merito, ha ravvisato una parvenza di fondatezza nella censura relativa al principio di equivalenza. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva dell'impresa alle successive fasi della gara, a partire dalla verifica della titolarità degli altri requisiti richiesti. La stazione appaltante non può tuttavia sottoscrivere con la ricorrente la convenzione finale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della Regione Campania. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'esclusione e l'ammissione con riserva alle successive fasi della gara.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una gara può essere sospesa quando, con valutazione sommaria, risulti plausibile la violazione del principio di equivalenza rispetto a un prodotto che, pur utilizzando una tecnologia diversa, svolga la medesima funzione richiesta dalla lex specialis.
  • Il principio di equivalenza può consentire l'ammissione di un prodotto tecnicamente differente da quello descritto nelle caratteristiche minime, quando la diversa soluzione tecnica sia idonea a realizzare la medesima funzione oggetto della prestazione richiesta.
  • L'accoglimento cautelare dell'impugnazione dell'esclusione può tradursi nell'ammissione con riserva alle successive fasi della gara, subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti di partecipazione e senza imporre alla stazione appaltante la stipulazione della convenzione finale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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