Cassazione Penale, Ordinanza n. 29583/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 9 settembre 2024, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto ed euro 450,00 di ammenda, senza concedere la sospensione condizionale della pena. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la mancata concessione dei benefici di legge e l'erronea applicazione dell'art. 163 c.p., sostenendo che, alla luce delle condizioni personali, familiari e sociali del ricorrente e della sua età al momento dei fatti (19 anni), dovesse valorizzarsi la non ancora completa maturazione e quindi la maggiore estensione della pena sospendibile per gli infraventunenni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di argomenti già svolti in appello e già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale. È stato ritenuto congruo e non illogico il diniego della sospensione condizionale, motivato valorizzando la capacità criminale dell'imputato in base ai plurimi e gravi precedenti e ai fatti di causa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa lo invocava per sostenere la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte non ne ravvisa un'erronea applicazione, ritenendo legittimo il diniego motivato dalla Corte territoriale.
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e già specificamente valutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da motivazione congrua quando il giudice valorizza elementi concreti, quali i plurimi e gravi precedenti dell'imputato e la capacità criminale desumibile dai fatti di causa.
- La sola giovane età dell'imputato, pur rilevante ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio, non impone di per sé la concessione dei benefici di legge se la motivazione del giudice di merito evidenzia ragioni ostative non illogiche o contraddittorie.
Come è indicizzato
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