Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00958/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni disposte nei confronti di Marco Fagioli. La ricorrente deduceva: (1) a titolo personale che la cessione della quota totalitaria della E. Tansini Gomme S.r.l. dalla Fagioli Gomme S.r.l. alla zia Anna Gobbi Cavanna per 1.500.000 euro era reale e non fittizia e che il Fagioli non si era più ingerito nella gestione dopo la cessione; (2) in qualità di rappresentante della società che la confisca diretta degli immobili della E. Tansini Gomme S.r.l. come profitto del reato tributario (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) era illegittima una volta esclusa la fittizietà della cessione. Le doglianze riguardavano presunti vizi di motivazione, travisamento della prova (assenza di sottoscrizione della transazione, intercettazioni, periodi di detenzione del Fagioli) e la regolarità del pagamento del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili e ha rigettato le censure. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui la cessione della E. Tansini Gomme S.r.l. era stata effettuata in frode alla pretesa erariale e che sussistono elementi probatori idonei a dimostrare la natura fraudolenta dell'operazione: la cessione dopo la condanna tributaria, la persistenza dell'ingerenza gestionale del Fagioli tramite persone di fiducia (amministratore di diritto e rappresentante in assemblea), la fragilità e il decadimento cognitivo della zia acquirente, la parziale non ricostruzione della provenienza dei pagamenti e operazioni di disinvestimento penalmente significative. Ha ritenuto irrilevanti o insufficienti a confutare la ricostruzione territoriale argomenti quali i periodi di detenzione del Fagioli, la mancata sottoscrizione di alcuni atti prodotti in copia e la circostanza che il pagamento fosse formalmente documentato. Conseguenza: confermata la confisca diretta dei beni come profitto del reato ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000; i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; viene dato rilievo alla giurisprudenza costituzionale sulla valutazione della buona fede dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte interpreta l'art. 11 come comprensivo del profitto del reato nella forma dei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale: quando un bene originariamente appartenente all'impresa criminale è trasferito in frode, può essere confiscato in via diretta come profitto del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili; la Corte la invoca per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede del ricorrente: la Corte ne trae spunto per escludere l'applicazione automatica di aggravanti procedurali quando non è dimostrata colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La sostanza dell'operazione prevale sulla forma: anche se è prodotto un atto di cessione e un pagamento formale, il giudice valuta la totalità degli elementi (tempistica, origine dei fondi, continuità gestionale) per accertare la fittizietà della cessione.
  • La confisca diretta ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 è legittima quando un bene appartenente all'impresa responsabile del reato è stato trasferito in frode alla pretesa erariale: non è necessario che il debito fiscale sia formalmente intestato al bene confiscato se la cessione ha l'effetto di sottrarre patrimonio alla garanzia fiscale.
  • Segni tipici di fittizietà che i giudici valorizzano: cessione immediatamente successiva a pronunce che accertano debiti rilevanti, gestione di fatto del cedente tramite soggetti terzi, vulnerabilità o incapacità dell'acquirente, prove incomplete sulla provenienza dei fondi usati per l'acquisto.
  • Documentazione formale (es. copie di transazioni) non sempre basta a provare la genuinità dell'operazione: l'assenza dell'originale o incongruenze nella documentazione possono essere interpretate come indizi di frode se inquadrate nel contesto probatorio.
  • I periodi di detenzione dell'autore del reato non escludono automaticamente la sua ingerenza post-cessione: occorre valutare prove di direzione/indirizzo della società anche attraverso deleghe, persone di fiducia o comportamenti effettivi.
  • In cassazione i ricorsi che ripropongono solo questioni già esaminate e motivate dalla corte territoriale, senza nuovi elementi, sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati e inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.