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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35441/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della pretesa tributaria mediante la procedura di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, e dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta della contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva contestato alla società contribuente un maggior reddito imponibile IRES per l'anno d'imposta 2006. Dopo la pronuncia sfavorevole della CTR Campania, la società proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente rappresentava di avere aderito alla procedura di definizione prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, di avere ottenuto l'assenso dell'Amministrazione e di avere pagato quanto dovuto, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del processo. L'Agenzia delle Entrate aderiva successivamente a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 193/2016

    Norma richiamata come base della procedura di definizione cui la contribuente ha aderito, con pagamento della somma dovuta e conseguente richiesta di estinzione del giudizio.

  • l. 225/2016

    Legge di conversione del d.l. 193/2016 richiamata quale disciplina della procedura definitoria invocata dalla contribuente.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria è definita in via amministrativa secondo la procedura normativa richiamata e le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere, il giudizio va dichiarato estinto.
  • L'adesione dell'Amministrazione alla richiesta di estinzione, in presenza di pagamento della somma dovuta da parte del contribuente, consente alla Corte di prendere atto della definizione della lite senza esaminare il merito del ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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