Cassazione Civile, Ordinanza n. 35441/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della pretesa tributaria mediante la procedura di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, e dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta della contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva contestato alla società contribuente un maggior reddito imponibile IRES per l'anno d'imposta 2006. Dopo la pronuncia sfavorevole della CTR Campania, la società proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente rappresentava di avere aderito alla procedura di definizione prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, di avere ottenuto l'assenso dell'Amministrazione e di avere pagato quanto dovuto, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del processo. L'Agenzia delle Entrate aderiva successivamente a tale richiesta.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della procedura di definizione cui la contribuente ha aderito, con pagamento della somma dovuta e conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Legge di conversione del d.l. 193/2016 richiamata quale disciplina della procedura definitoria invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è definita in via amministrativa secondo la procedura normativa richiamata e le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere, il giudizio va dichiarato estinto.
- L'adesione dell'Amministrazione alla richiesta di estinzione, in presenza di pagamento della somma dovuta da parte del contribuente, consente alla Corte di prendere atto della definizione della lite senza esaminare il merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →