Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 7/03/2023 che aveva assolto l'imputato per non avere commesso il fatto e revocato le statuizioni civili. Il ricorso, proposto dalla parte civile, deduceva: (i) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico operato dalla vittima Faraoni Daniela (ritenuto dal ricorrente contraddittorio, illogico e non certo); (ii) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. quanto alla valenza probatoria di elementi ritenuti decisivi in primo grado quali l'utenza telefonica agganciata a celle prossime al luogo del reato e la presenza di una vettura nella disponibilità dell'imputato, entrambi valutati dal ricorrente come indicativi della responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non deducibili; ha ritenuto legittima e logica la valutazione della Corte d'Appello che aveva escluso la certezza del riconoscimento fotografico (soggetto con capo coperto), aveva correttamente osservato che l'utenza telefonica poteva essere stata utilizzata da terzi e che la presenza della vettura risultava temporalmente distante dai fatti; l'assoluzione è stata motivata ai sensi dell'art. 530 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio). In conseguenza dell'inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. lett. e)
Individua i motivi di ricorso per vizio della motivazione; i motivi proposti dalla parte civile sono stati ritenuti non deducibili/inammissibili in questa sede di legittimità.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili; norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.
Principio dell'assoluzione se il fatto non è provato 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte d'Appello ha assolto in base a questo principio e la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione (spese e ammenda); norma usata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda di euro 3.000,00.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale citata in relazione alla ricostruzione/riassunto dei motivi del ricorso; riferimento formale all'atto di impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (Rv. 203428)
Principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, ma deve verificare che la motivazione sia completa, coerente e logicamente fondata; principio richiamato per delimitare l'ambito di sindacato della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rinnovare la valutazione del merito: il ricorso deve dimostrare vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta o omissione) e non può limitarsi a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti.
- Il riconoscimento fotografico ha valore probatorio limitato quando concorrano elementi fattuali che ne riducono l'attendibilità (es. autore con capo coperto); la sua valutazione richiede considerare le condizioni dell'osservazione e possibili identificazioni alternative.
- Prove di natura tecnica/indiretta (agganci delle celle telefoniche, disponibilità di un veicolo) necessitano di un nesso temporale e di contesto stringente per assumere valore decisivo: uso della SIM da parte di terzi o distanza temporale della presenza del veicolo possono attenuarne il rilievo probatorio.
- Ricorsi basati su deduzioni generiche o su una semplice richiesta di riconsiderazione delle prove rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche; è necessario articolare censure puntuali e deducibili su errori logici o giuridici nella motivazione.
- La Corte d'Appello deve dare una risposta esauriente alle censure e applicare correttamente le regole della logica: se ciò avviene, il sindacato della Cassazione si limita a un controllo di legittimità formale sulla motivazione.
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