Sentenza del 23/06/2020 n. 1823 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Produzione di nuova documentazione in appello a supporto della legittimità della applicazione delle tariffe - Legittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della tariffa rifiuti applicata alla contribuente e la possibilità, per la società appellata, di produrre per la prima volta in appello documenti e argomentazioni a sostegno della tariffazione. La società ha documentato che la contribuente aveva già ottenuto la detassazione per una parte delle aree disponibili e ha sostenuto che la produzione di rifiuti era di natura mista, distinguendo le diverse tipologie di rifiuti speciali.
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, senza decadenze, e ha riconosciuto la facoltà di argomentare sulla disciplina normativa e regolamentare applicabile alle tariffe rifiuti. In base al contenuto riportato, la decisione valorizza la documentazione sulla detassazione già fruita e le argomentazioni sulla natura mista dei rifiuti; non sono indicati l’esito formale del gravame, eventuali importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992
L'appellante ha diritto, senza decadenze, alla produzione di documenti in sede di gravame, ai sensi dell'art. 58 del D. Igs. n. 546/92, e ad argomentare in merito alla disciplina normativa e regolamentare sulle tariffe rifiuti applicabile.
Nel giudizio tributario d’appello è consentita la produzione di nuovi documenti senza incorrere in decadenza; la parte può inoltre sviluppare argomentazioni sulla disciplina normativa e regolamentare pertinente.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, la produzione di documenti nuovi può essere ammessa ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; la sola circostanza che i documenti non siano stati prodotti in primo grado non comporta, secondo il principio riportato, una decadenza.
- Nelle controversie sulla tariffa rifiuti, la valutazione della detassazione può considerare quali aree ne abbiano già beneficiato e la natura dei rifiuti concretamente prodotti; la distinzione tra tipologie di rifiuti può essere sostenuta anche mediante documentazione e argomentazioni in appello.
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