Sentenza del 27/03/2018 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Redditometro - Documentazione prodotta dal contribuente - Redditi esenti - Mancata prova dell'effettiva disponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima in assenza di una prova documentale completa. Ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta d'imposta, ma anche che tali redditi, per importo e periodo di disponibilità, fossero effettivamente idonei a finanziare le spese utilizzate come indici di maggiore capacità contributiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione sintetica del reddito complessivo netto basata sulle spese sostenute, sostenendo di averle finanziate mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione riguardava l'idoneità della documentazione prodotta: non era sufficiente dimostrare la mera disponibilità astratta di tali redditi, ma occorreva provare anche la loro entità e la durata del relativo possesso, così da collegarli concretamente alle spese contestate.
Norme richiamate
Art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
La prova documentale contraria ammessa per il contribuente
La prova contraria all'accertamento sintetico deve riguardare l'effettiva provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese. Non basta provare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: occorre documentarne anche l'entità e la durata del possesso.
Cassazione n. 25104/2014
La giurisprudenza conferma che la prova dell'origine finanziaria delle spese deve essere concreta, specifica e temporalmente coerente con gli esborsi contestati.
Massime di principio
- Nel redditometro, la dimostrazione di redditi esenti o tassati alla fonte non è sufficiente se non viene provato che tali somme erano effettivamente disponibili nel periodo in cui sono state sostenute le spese.
- Il contribuente deve fornire documenti idonei a dimostrare importo, provenienza, disponibilità e durata del possesso delle somme, oltre al collegamento con le spese contestate.
- La prova deve essere specifica e non meramente presuntiva o generica: l'esistenza di risparmi, donazioni, disinvestimenti o redditi esenti deve risultare da movimentazioni bancarie, contratti, ricevute o altra documentazione verificabile.
- In situazioni analoghe, l'accertamento sintetico può essere superato solo dimostrando una concreta capacità finanziaria alternativa e la sua effettiva utilizzazione per sostenere le spese considerate dall'Ufficio.
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