Cassazione Penale, Ordinanza n. 04854/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'inosservanza dell'obbligo di specificità ex art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il motivo è del tutto generico: non contiene gli elementi specifici posti a base della censura, non consente di individuare i rilievi mossi al provvedimento impugnato e, quindi, non permette al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto. Il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente per ottenere il proscioglimento immediato, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito per genericità del motivo
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
impone che il ricorso indichi specificamente i motivi e gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e non individua con precisione gli elementi della decisione impugnata che si intendono censurare.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente, da sola, a superare il vaglio di ammissibilità: il ricorrente deve spiegare quali evidenze imponessero una decisione immediata di proscioglimento.
- L'onere di specificità dei motivi di ricorso richiede una critica puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato, tale da consentire al giudice dell'impugnazione di esercitare effettivamente il sindacato richiesto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →