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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04854/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'inosservanza dell'obbligo di specificità ex art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il motivo è del tutto generico: non contiene gli elementi specifici posti a base della censura, non consente di individuare i rilievi mossi al provvedimento impugnato e, quindi, non permette al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto. Il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per ottenere il proscioglimento immediato, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito per genericità del motivo

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    impone che il ricorso indichi specificamente i motivi e gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e non individua con precisione gli elementi della decisione impugnata che si intendono censurare.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente, da sola, a superare il vaglio di ammissibilità: il ricorrente deve spiegare quali evidenze imponessero una decisione immediata di proscioglimento.
  • L'onere di specificità dei motivi di ricorso richiede una critica puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato, tale da consentire al giudice dell'impugnazione di esercitare effettivamente il sindacato richiesto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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