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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24493/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo tre censure: con il primo motivo contestava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; con il secondo motivo contestava la pena irrogata, ritenendola eccessiva; con il terzo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva ritenuto non sussistenti elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, valorizzando la gravità della condotta. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata determinata nel minimo edittale per il reato di ricettazione e aumentata ex lege per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al diniego dell'attenuante speciale e delle attenuanti generiche, osservando che la motivazione del giudice di merito era immune da evidenti illogicità e che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Ha inoltre ritenuto non consentita e comunque manifestamente infondata la censura sulla pena, rilevando che la determinazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e che, nel caso concreto, la pena era già stata applicata al minimo edittale, con aumento obbligatorio di due terzi per la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., sicché non era ulteriormente riducibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648 connmal.(4- cod. pen.

    La decisione richiama il reato presupposto della ricettazione e il trattamento sanzionatorio ad esso riferito, rilevando che la pena è stata applicata nel minimo edittale per tale reato.

  • art. 62-bis c.p.

    delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis

    Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o carente; non occorre che il giudice di merito esamini tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 132 c.p.

    in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni deve avvenire alla luce dei criteri di gravità del fatto e personalità del reo.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    aumentata ex lege nella misura di due terzi ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen.

    La recidiva reiterata comporta un aumento obbligatorio di due terzi della pena già determinata per il reato-base.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in un nuovo giudizio di merito la critica alla valutazione delle attenuanti generiche, se la motivazione impugnata è priva di evidenti illogicità.
  • La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando tende a sollecitare una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito, purché questi abbia applicato i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando la pena base è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento deriva da un precetto legale obbligatorio, non può sostenersi un vizio di eccessività della pena se non emergono errori di diritto o di calcolo.
  • La recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. comporta un aumento legale della pena che il giudice applica secondo il meccanismo normativo previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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