Cassazione Penale, Ordinanza n. 19818/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato la confisca del denaro sequestrato e confermato nel resto la pena, in relazione a una condotta di detenzione, in concorso con un minorenne, di cocaina e crack già suddivisi in involucri e stecchette pronte per la cessione a terzi. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per mancata esclusione dell'aggravante della minore età di uno dei concorrenti, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la difesa e tratto indebitamente la consapevolezza dell'età del minore da un preteso rapporto tra spacciatore e fornitore, nonostante il contatto con i tre giovani fosse durato pochi secondi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di doglianze già vagliate e disattese in appello, senza un'adeguata analisi critica delle ragioni della decisione impugnata. Ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta non illogica e coerente con le emergenze probatorie: i giovani si erano avvicinati chiedendo droga, il ricorrente aveva aperto lo scantinato dove erano custoditi i box con lo stupefacente, i tre erano stati visti spacciare poco prima in una zona notoriamente dedita allo spaccio e due di essi erano stati trovati con droga destinata alla cessione. Da ciò la Corte di merito aveva inferito che il ricorrente operasse in sinergia con i giovani, rifornendoli di ulteriori dosi da spacciare. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione richiamata quale base della contestazione per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.
art. 80, lett. b), d.P.R. n. 309/1990
Aggravante contestata in relazione al concorso con un minorenne; la difesa ne chiedeva l'esclusione, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della consapevolezza della minore età.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norma invocata nel ricorso come aggravante da escludere; il motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o carente; quando essa ricostruisce i fatti in modo coerente e supportato dagli elementi probatori, il ricorso che ne solleciti una diversa lettura è inammissibile.
- Ai fini dell'aggravante del concorso con persona minore di età, la consapevolezza della minore età può essere desunta dal complesso degli elementi fattuali e dal contesto della condotta, se la ricostruzione del giudice di merito risulta logicamente sorretta dalle emergenze processuali.
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