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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15498/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità, riferiti alle annualità 2016 e 2018, emessi per due scritte non luminose collocate sulla facciata di un edificio di proprietà della società contribuente, adibito a centro servizi e situato in prossimità del casello autostradale di Palmanova. La commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi, mentre la commissione tributaria regionale, accogliendo gli appelli della concessionaria della riscossione/gestione del tributo, aveva riformato quelle decisioni. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che le scritte non avessero natura pubblicitaria e quindi mancasse il presupposto impositivo, anche perché la società operava quale monopolista indiretto, senza concorrenza, su concessione pubblica.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le due sentenze perché riferito al medesimo rapporto d’imposta e a una questione di diritto comune. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che le insegne sono, in via generale, soggette a imposta e che l’esenzione ex art. 17 non ricorreva nel caso concreto per le dimensioni e la collocazione dei manufatti. Ha ribadito che il presupposto dell’imposta sulla pubblicità sussiste quando il messaggio, diffuso mediante segni esposti al pubblico, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indefinito di destinatari il nome, l’attività o i prodotti/servizi dell’impresa, oppure a migliorarne l’immagine, a prescindere dall’intento soggettivo e dalla presenza di concorrenza nel settore. Ha inoltre escluso rilievo decisivo alla dedotta natura di organismo di diritto pubblico, sia perché questione non trattata nei gradi di merito, sia perché la società svolge attività economica in forma societaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993

    individua il presupposto dell’imposta sulla pubblicità: messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

  • art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993

    definisce il soggetto passivo del tributo senza escludere, per la sola natura del contribuente, la soggezione all’imposta quando il mezzo abbia natura pubblicitaria.

  • art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993

    le insegne sono, in via generale, assoggettate all’imposta, in quanto astrattamente idonee a svolgere funzione pubblicitaria.

  • art. 17 d.lgs. n. 507 del 1993

    prevede ipotesi di esonero non ricorrenti nella fattispecie, anche per le dimensioni superiori a cinque metri quadrati delle insegne.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    norma che ha integrato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta sulla pubblicità, rileva la capacità oggettiva del messaggio di essere percepito da un numero indefinito di destinatari e di diffondere la notorietà dell’impresa, dell’attività o dei beni/servizi offerti, non l’intento soggettivo dell’operatore.
  • L’insegna è, in linea generale, assoggettata all’imposta; l’esenzione è di stretta interpretazione e opera solo se ricorrono i presupposti specificamente previsti dalla norma.
  • La natura pubblicitaria del mezzo non richiede necessariamente una comparazione concorrenziale tra prodotti o servizi: è sufficiente che il messaggio sia idoneo a sollecitare la fruizione o a consolidare la riconoscibilità del soggetto economico.
  • La soggezione al tributo non è esclusa dalla circostanza che il soggetto eserciti un servizio in regime concessorio o in posizione di monopolio, se l’attività è comunque economica e il messaggio è oggettivamente pubblicitario.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una qualità soggettiva del contribuente non prospettata nei gradi di merito non può essere valorizzata se la questione non risulta specificamente introdotta nel processo precedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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