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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47649/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. - Fiorini e Mannini hanno dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; Mastrosimone ha denunciato violazione e/o erronea applicazione di legge per essere stato definito il giudizio in sua assenza, nonostante avesse richiesto di partecipare e non gli fosse stata notificata l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, nonché la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a Fiorini e Mannini, i motivi proposti non rientravano tra quelli ammessi avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (la giurisprudenza ammette ricorso solo per specifici profili quali la formazione della volontà, il consenso del P.M. e divergenze del contenuto della pronuncia). Quanto a Mastrosimone, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'imputato che conferisce procura speciale al difensore per definire il giudizio con il concordato acconsente implicitamente che l'udienza camerale si svolga in sua assenza e non deve essere tradotto se detenuto, salvo che abbia chiesto espressamente di essere sentito o di essere autorizzato a comparire. Non risultando tale richiesta, la sua assenza non è censurabile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola la definizione del giudizio in appello mediante patteggiamento/concordato; la Corte interpreta che contro le sentenze emesse ai sensi di questa norma sono ammissibili in cassazione solo specifici motivi (formazione della volontà di accedere al concordato, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia), mentre sono inammissibili doglianze su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena che non traducano illegalità della sanzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto per escludere che possano essere dedotte in cassazione questioni relative a condizioni di proscioglimento ex art. 129 quando tali questioni siano state rinunciate; la Corte considera tali doglianze inammissibili se rientrano nelle materie oggetto di rinuncia con il concordato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte l'ha applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019; Sez.6, n. 19336 del 15/03/2023)

    Richiamata per chiarire i limiti dei motivi ammissibili in cassazione contro sentenze ex art. 599-bis e per affermare il principio che la procura speciale per definire il giudizio con il concordato implica consenso alla trattazione camerale in assenza dell'imputato detenuto, salvo esplicita richiesta di essere sentito.

Massime di principio

  • Avverso sentenze di definizione per concordato (art. 599-bis c.p.p.) in cassazione sono ammissibili solo motivi mirati: formazione della volontà di aderire, consenso del pubblico ministero e divergenze formali del contenuto della pronuncia; doglianze su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena sono generalmente inammissibili.
  • La conferimento di procura speciale al difensore per chiudere il giudizio con il concordato implica consenso implicito alla trattazione camerale in assenza dell'imputato detenuto: l'imputato non deve essere tradotto se non ha chiesto espressamente di essere sentito.
  • Se l'imputato contesta l'assenza dall'udienza per mancanza di autorizzazione ad allontanarsi dalla detenzione domiciliare, tale censura è rilevante solo se risulta che aveva effettivamente chiesto di partecipare o di essere autorizzato: in mancanza di una richiesta formale la Corte ritiene l'assenza non censurabile.
  • Nel proporre ricorso in cassazione contro sentenze concordate è importante articolare motivi ammessi dalla giurisprudenza specifica; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende.

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