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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18802/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da un avviso di accertamento TARI 2016 emesso da un comune nei confronti di una società. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi respinto anche l'appello principale della società. In Cassazione la società proponeva quattro motivi di ricorso, ma nel testo disponibile non ne sono indicati i contenuti specifici. Prima della decisione, la ricorrente depositava memoria con cui produceva un accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti sui criteri di applicazione del tributo (superfici tassabili e importo dovuto) e deduceva la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, prospettando la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto tra le parti un accordo stragiudiziale sui criteri di determinazione del tributo contestato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo la misura non estensibile in via interpretativa e non dovuta in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene un accordo stragiudiziale tra le parti che definisce la controversia e fa venir meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta perdita di interesse alla pronuncia sul merito impediscono la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti, trattandosi di misura eccezionale e non estensibile per analogia; in particolare non è dovuto quando l'inammissibilità sopravvenga dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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