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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25696/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché la ricorrente ha rinunciato tempestivamente al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla resistente. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione integrale delle spese processuali e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata dalla banca per ottenere la restituzione della quota di IRAP riferibile alle spese per il personale dipendente e, per riflesso, la deduzione dell'IRAP dalla base imponibile IRES. La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, sostenendo che la limitazione temporale del rimborso ai soli importi versati nei 48 mesi precedenti l'entrata in vigore dello ius superveniens fosse illegittima e che, in applicazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, la deducibilità dovesse operare sin dall'origine dell'imposta, con conseguente rimborsabilità per tutte le annualità a partire dal 1998. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo anche la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, tempestivamente e ritualmente formulata e accettata dalla controparte, preclude l'esame dei motivi e determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 2, comma 1 quater, d.l. n. 201 del 2011

    La norma è richiamata solo come base dello ius superveniens invocato dalla contribuente per sostenere la deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro e il diritto al rimborso.

  • art. 4 del d.l. n. 16 del 2012

    È indicato come disposizione introduttiva della disciplina richiamata dalla contribuente a fondamento della pretesa restitutoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e rende inutile l'esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali se così richiesto e concordato dalle parti.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, non sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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