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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO che imponeva a Bussolino l'obbligo di presentarsi presso uffici di Polizia per cinque anni in occasione di tutte le partite (anche amichevoli) dello Spezia: (1) compressione del diritto di difesa per la limitata possibilità di accesso agli atti (poche ore prima della convalida); (2) illegittimità dell'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli; (3) illegittimità dell'obbligo di presentazione per tre volte per ciascuna partita disputata in provincia; (4) illegittima valorizzazione della recidiva amministrativa (precedente DASPO del 2016) ai fini della misura quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine di 48 ore tra notifica del DASPO e decisione del G.i.p.; ha affermato che non esistono termini dilatori rigidi per l'accesso agli atti nel procedimento di convalida e che la difesa doveva attivarsi tempestivamente (anche presso Questura o PM, dove gli atti sono disponibili). Ha confermato che l'obbligo può includere partite amichevoli purché previamente programmate e pubblicizzate; ha ritenuto adeguatamente motivato l'obbligo di triplice presentazione limitato alle gare nella provincia della Spezia alla luce della pericolosità concreta emersa (invasione di campo e lancio di pietra il 22/05/2022, precedente DASPO ancora rilevante); ha poi ritenuto legittima la durata quinquennale e la valorizzazione della recidiva, tenuto conto della gravità dei fatti recenti e dell'assenza di riabilitazione. Ordinanza impugnata confermata, ricorso respinto.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (testo sul divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e obbligo di presentazione)

    art. 6, commi 1, 2, 3, 6 e 8-bis

    L'art. 6 consente l'imposizione di divieto di accesso e obbligo di presentazione anche per partite amichevoli se previamente programmate e pubblicizzate; il comma 3 fissa il meccanismo delle quarantotto ore per la richiesta e per la convalida; il comma 6 prevede sanzioni per violazione; il comma 8-bis disciplina il meccanismo riabilitativo e la rilevanza temporale dei precedenti DASPO

  • Codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c); art. 606, comma 1, lett. c)

    Art. 178 (sul ruolo del G.i.p. e degli atti) e art. 606 (motivazioni di ricorso per cassazione) richiamati in relazione ai vizi dedotti: la Corte utilizza tali disposizioni per inquadrare le censure di legittimità mosse dal ricorrente e per valutare la correttezza del procedimento di convalida

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e la decisione del G.i.p. è il parametro temporale cruciale: se rispettato, la compressione del diritto di difesa per limitato accesso agli atti è difficilmente sanzionabile, salvo prova dell'impossibilità concreta di consultare gli atti presso tutte le sedi disponibili (Questura, PM, cancelleria G.i.p.).
  • Nel procedimento di convalida del DASPO non esistono termini dilatori rigidi per l'accesso agli atti; la difesa ha l'onere di attivarsi tempestivamente e può prendere visione degli atti anche in Questura o presso la segreteria del PM.
  • L'obbligo può estendersi alle partite "amichevoli" solo se tali incontri sono previamente programmati e pubblicizzati in modo da essere conoscibili dal destinatario; la mancanza di pubblicizzazione costituisce il limite all'estensione.
  • La previsione di più presentazioni (es. tre volte) per ciascuna manifestazione richiede motivazione specifica circa la pericolosità e può essere limitata territorialmente (es. solo gare in provincia): il giudice di convalida deve esplicitare i criteri che giustificano la misura più afflittiva.
  • La recidiva amministrativa (precedenti DASPO) produce una presunzione di pericolosità piena se i nuovi fatti sono entro il triennio; oltre il triennio è necessaria una valutazione di attualità e concretezza della pericolosità. Tuttavia, fatti recenti gravi possono legittimare la misura anche valorizzando precedenti non remotissimi quando non sia intervenuta riabilitazione.
  • Per impugnare con successo simili provvedimenti è essenziale documentare l'impossibilità concreta di accesso agli atti, contestare la specifica motivazione circa pericolosità o carenza probatoria, e dimostrare l'irreperibilità preventiva delle manifestazioni amichevoli invocate nella misura.
  • Le decisioni giurisprudenziali costanti citate dal Collegio indicano che la valutazione del G.i.p. ha ampio margine di apprezzamento sulla sussistenza della pericolosità e sulle prescrizioni imposte, purché vi sia motivazione concreta e riferita a fatti specifici.

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