Cassazione Civile, Ordinanza n. 25850/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Equitalia Sud, per conto del Comune, notificò al contribuente una cartella di pagamento relativa alla TARI per gli anni 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse l’impugnazione, ritenendo omessa la preventiva notificazione di un avviso di accertamento; la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse invece l’appello del Comune, affermando che, in assenza di variazioni rispetto ai dati pregressi, il Comune poteva procedere direttamente alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo e ritenendo non provato il diritto a riduzioni o esenzioni. Il contribuente ricorse per cassazione con cinque motivi. Con il primo denunciò l’omesso esame dell’eccezione di decadenza e prescrizione, sostenendo che la cartella, notificata il 24 giugno 2015, fosse tardiva rispetto ai termini applicabili. Con il secondo dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.lgs. 507/1993 e, in subordine, dell’art. 1, commi 163 e 171, della legge 296/2006, ribadendo la tardività dell’iscrizione a ruolo e contestando che le eccezioni fossero state implicitamente respinte senza necessità di appello incidentale. Con il terzo censurò la motivazione della sentenza e della cartella, anche per il richiamo a procedimenti e pronunce estranei e per la mancata indicazione della data di notificazione del precedente accertamento. Con il quarto contestò la valutazione della denuncia presentata per l’immobile e della documentazione prodotta a sostegno delle riduzioni, nonché le conclusioni sulla prova dell’uso del compendio e sulla formazione del silenzio-assenso. Con il quinto sostenne che fosse necessario un previo avviso di accertamento e invocò le garanzie costituzionali, lo Statuto del contribuente e il diritto dell’Unione in tema di contraddittorio. Il Comune eccepì l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.; l’eccezione fu respinta perché le censure erano specificamente motivate.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Il primo motivo è stato rigettato: la tardività dell’iscrizione a ruolo non costituisce un fatto storico il cui omesso esame sia deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma implica l’interpretazione delle norme applicabili. Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha escluso che il contribuente dovesse proporre appello incidentale sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, già espressamente trattate e accolte in primo grado, poiché era risultato vittorioso e privo di interesse a impugnare quel punto. Nel merito, ha confermato che il Comune può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento quando non contesti i dati pregressi, ma ha stabilito che resta soggetto al termine annuale di decadenza previsto dall’art. 72 del d.lgs. 507/1993, nel caso superato. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originaria impugnazione del contribuente. Il Comune e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati condannati in solido a rifondere le spese di tutti i gradi: € 500 per il primo grado, € 500 per l’appello, € 600 per la cassazione, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Il ricorso motiva specificamente sulle censure proposte e risulta pertanto idoneo a determinare il giudizio di questa Corte sulle singole questioni, impregiudicata la specifica valutazione sulla loro ammissibilità e fondatezza.
L’eccezione d’inammissibilità non è fondata quando il ricorso espone specificamente le censure e consente alla Corte di esaminare le singole questioni, ferma la valutazione della loro ammissibilità e fondatezza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso specifico non si discute di un fatto storico, ma dell’interpretazione delle norme rilevanti in relazione alla procedura adottata, operazione che può essere valutata sotto il diverso profilo della violazione di legge di cui al motivo seguente.
Il vizio di omesso esame previsto dalla norma riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di censurare come tale la mancata interpretazione o applicazione delle norme.
Quanto alla fondatezza, non vi è dubbio che il Comune abbia facoltà di procedere direttamente alla riscossione con iscrizione a ruolo, senza previo avviso d’accertamento ove non contesti i dati pregressi e ciò benché, come nel caso specifico, siano stati oggetto di dichiarazione risalente (2001). L’ente locale è però tenuto all’osservanza del termine annuale d’iscrizione a ruolo di cui all’art. 72 del d.lgs. 570/1993, nel caso in esame indubbiamente oltrepassato.
Quando il Comune si basa sui dati pregressi dichiarati e non li contesta, può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo senza notificare previamente un avviso di accertamento; tale facoltà non esclude l’obbligo di rispettare il termine annuale di decadenza per l’iscrizione a ruolo.
Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024, Rv. 671614 – 01).
Per la riscossione della TARSU mediante ruolo sulla base della denuncia del contribuente, l’importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., questa Corte può decidere nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta accolto il ricorso, può decidere direttamente nel merito.
All’accoglimento del ricorso consegue la condanna delle parti soccombenti, ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c., alla rifusione delle spese di tutti i precedenti giudizi, da liquidarsi come da dispositivo.
La decisione di accoglimento comporta la condanna delle parti soccombenti alla rifusione delle spese dei precedenti gradi, liquidate dalla Corte.
Massime di principio
- Nella riscossione della TARSU mediante ruolo fondata sui dati di una denuncia del contribuente, il Comune può omettere il previo avviso di accertamento se non contesta i dati pregressi, ma deve comunque iscrivere il tributo a ruolo entro il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 72 del d.lgs. 507/1993.
- Il contribuente vittorioso in primo grado su una questione espressamente decisa a suo favore non ha interesse a impugnare, neppure incidentalmente, quel capo; la sua riproposizione in appello non richiede un appello incidentale.
- Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non la mancata valutazione di una questione di interpretazione o applicazione delle norme.
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