Cassazione Penale, Ordinanza n. 04933/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello. Secondo quanto dedotto, il difensore si era recato in cancelleria per verificare il deposito della motivazione e avrebbe ricevuto l'informazione, poi rivelatasi errata, che la motivazione non era ancora stata depositata. Sulla base di tale indicazione avrebbe ritenuto non ancora decorso il termine per impugnare e solo successivamente, a seguito di richiesta via PEC, avrebbe appreso che la motivazione era stata già depositata alcuni giorni prima. Il ricorso si fonda quindi sull'assunto che l'erronea informazione della cancelleria abbia integrato una causa di forza maggiore o caso fortuito idonea a giustificare la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. Le parti civili hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese; il pubblico ministero ha invece concluso per l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine.
La decisione
La Corte ha dapprima affermato la propria competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, poiché si deduceva la mancata conoscenza del deposito della motivazione della sentenza di appello e non la validità del titolo esecutivo. Nel merito, però, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, perché l'asserita errata informazione della cancelleria non era stata provata con elementi rigorosi, documentali o equivalenti, ma solo allegata dalla difesa. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo però la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per la peculiarità della vicenda. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, ritenendo le loro difese generiche e non sufficienti a integrare un'effettiva attività processuale contrastiva.
Norme richiamate
La competenza a decidere sulla restituzione nel termine spetta alla Corte di cassazione quando la richiesta riguarda la mancata conoscenza del deposito della motivazione della sentenza di appello e non la validità del titolo esecutivo.
È richiamato per individuare il termine di deposito della motivazione della sentenza di appello, il cui superamento era stato ritenuto dalla difesa erroneamente verificato.
La rifusione delle spese alla parte civile presuppone un'effettiva attività difensiva e un contributo concreto alla dialettica processuale.
Massime di principio
- In materia di restituzione nel termine per impugnare, l'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria può integrare forza maggiore solo se la circostanza ostativa al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione è provata in modo rigoroso, con attestazioni o altri elementi certi.
- La mera allegazione del difensore, o di soggetti comunque interessati, non è sufficiente a dimostrare l'impedimento al tempestivo deposito dell'impugnazione quando manchi un riscontro documentale oggettivo.
- Il difensore che invochi la forza maggiore per ritardo nell'impugnazione deve dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente e di aver esperito ogni possibile iniziativa utile per acquisire la sentenza o verificarne il deposito.
- La competenza sulla restituzione nel termine appartiene alla Corte di cassazione quando l'istanza attiene alla mancata conoscenza del deposito della motivazione e non implica la previa verifica della validità del titolo esecutivo.
- La liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile nel giudizio di legittimità presuppone un'effettiva partecipazione al contraddittorio, non essendo sufficiente una memoria generica priva di concreto apporto difensivo.
Come è indicizzato
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