Cassazione Civile, Sentenza n. 35068/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 (IRES e IRAP). L'Agenzia contestava: 1) il mancato versamento delle ritenute sui compensi corrisposti all'amministratore/dipendente; 2) che la contribuente, nell'ambito di prestazioni di assistenza tecnica e garanzia su macchine industriali, avesse operato sostituzioni integrali o parziali delle apparecchiature fornite senza dichiarare corrispettivi e senza emettere/documentare operazioni IVA, configurando così operazioni commerciali non dichiarate. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR Emilia aveva invece ritenuto che le sostituzioni costituissero nuove vendite e aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Yaskawa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha avviato la procedura di definizione prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018 e ha versato la prima rata chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per mancato perfezionamento della procedura di definizione: non risulta notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020; pertanto il processo va dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla norma sulla definizione. La Corte ha inoltre escluso l'imposizione del "raddoppio" del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale di tale misura e la sua applicazione limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 119/2018 (commi 10, 12, 13)
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte ha ritenuto applicabile la procedura di definizione agevolata; la mancata notifica di diniego e la mancata presentazione di istanza di trattazione entro il 31.12.2020 comportano l'estinzione del processo. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamata in relazione al "raddoppio" del contributo unificato: la Corte conferma che il raddoppio ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Norma richiamata relativamente alla trasmissione del provvedimento di sentenza agli uffici competenti; non influisce sul merito della controversia ma sulla formalità di trasmissione.
Giurisprudenza: Cass. 23175/2015
Fornisce principio interpretativo secondo cui il raddoppio del contributo unificato e' una misura eccezionale utilizzabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla procedura di definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) deve rispettare i termini formali: depositare copia della domanda e il versamento o la prima rata entro i termini previsti; in difetto (assenza di diniego notificato e mancata istanza di trattazione entro il 31.12.2020) il processo viene dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione comporta che il giudice di legittimità non si pronuncia sul merito: la controversia si chiude per effetto procedurale, non per valutazione della fondatezza delle pretese fiscali.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa; è quindi importante valutare preventivamente l'onere economico prima di avviare la procedura.
- Il raddoppio del contributo unificato non trova applicazione automatica: la sua estensione è limitata ai casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). In ipotesi di estinzione per mancato perfezionamento di definizione, non sussistono i presupposti per il "doppio contributo".
- Sotto il profilo sostanziale (questione originaria): quando si contestano sostituzioni o riparazioni nell'ambito di garanzia come possibili "nuove vendite", la qualificazione fiscale dipende dalla prova dell'obbligo di garanzia contrattuale e dall'esistenza o meno di corrispettivi. In casi simili conviene documentare contrattualmente natura e gratuità dell'assistenza/ricambi oppure contabilizzare e documentare ogni operazione commerciale eventualmente posta in essere.
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