Ordinanza n. 2383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi alle postazioni assentibili per la manifestazione circense estiva 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appello cautelare è stato proposto contro l’ordinanza del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare in primo grado. L’appellante ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un danno grave e irreparabile per la propria attività economica derivante dall’attesa della decisione di merito, fissata per gennaio 2027, e dalla mancata disponibilità di una postazione nell’edizione estiva 2026 della manifestazione. La controversia riguarda la riduzione, rispetto alle precedenti edizioni svoltesi nella medesima area, delle postazioni assentibili da 20 a 12 e i relativi effetti sull’attività dell’appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto dirimente, nelle more della decisione di merito fissata per gennaio 2027, il danno grave e irreparabile allegato dall’appellante per l’attività economica durante l’estate 2026. Il Collegio ha inoltre rilevato che, considerata la riduzione delle postazioni da 20 a 12, l’accoglimento della tutela cautelare non avrebbe comportato l’esclusione di alcuno dei potenziali controinteressati già aggiudicatari delle 12 postazioni bandite per l’edizione estiva 2026. L’accoglimento è stato subordinato al rispetto di tutte le misure di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico applicabili alla manifestazione e alle attrazioni circensi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti; l’ordinanza è stata trasmessa al TAR per la successiva decisione di merito.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, il danno grave e irreparabile connesso alla perdita della stagione economica di un’attività può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare quando la decisione di merito sia fissata in una data successiva e non idonea a evitare il pregiudizio.
- La tutela cautelare può essere concessa anche quando l’accoglimento non comporti l’esclusione di controinteressati già aggiudicatari, purché siano concretamente salvaguardati gli interessi degli altri partecipanti e siano rispettate le prescrizioni di sicurezza e di ordine pubblico applicabili all’attività autorizzata.
- Il giudice cautelare deve bilanciare il pregiudizio economico allegato dal ricorrente con gli interessi dei controinteressati e con le esigenze di sicurezza e ordine pubblico connesse alla manifestazione.
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