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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34236/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dosimetria della pena. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere ridotta valorizzando le proprie condizioni sociali e familiari, in particolare la provenienza da etnia nomade e il basso livello di scolarizzazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale e comunque aspecifica, poiché non confrontata con la motivazione sulla personalità negativa desunta da precedenti plurime condanne, anche per reati della stessa indole, e dall'indifferenza mostrata verso i provvedimenti dell'autorità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito, nel determinare la pena, esercita un potere discrezionale mediante l'enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri legali di commisurazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, della valutazione di uno o più criteri legali di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario un esame analitico di ogni singolo elemento dedotto dalla difesa.
  • La valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se è argomentata e non manifestamente illogica o arbitraria.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Una censura sulla dosimetria della pena non può limitarsi a invocare genericamente condizioni personali o sociali dell'imputato, se la sentenza di merito ha già valorizzato elementi ostativi quali precedenti penali plurimi e negativa personalità desunta dal comportamento complessivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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