Ordinanza n. 1614/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Comune di Pollica che ha riscontrato un’istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 0004287 del 4 maggio 2026, reso su un’istanza di accesso agli atti. Il Comune e la Curatela del Fallimento Panetteria del Cilento S.a.s., indicata come controinteressata, non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato che la ricorrente, difendendosi personalmente, aveva eseguito direttamente la notificazione del ricorso; dal testo non risultano ulteriori motivi di impugnazione esaminati.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione eseguita direttamente dalla parte privata che si difende in proprio, per violazione dell’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c. Poiché il destinatario non si è costituito, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione nei confronti del Comune di Pollica entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla ricorrente via PEC. Non ha deciso nel merito la domanda di accesso né gli altri profili del ricorso.
Norme richiamate
Ritenuto che la notificazione diretta, eseguita dalla parte privata che si difende in proprio, è nulla per violazione dell’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.;
La notificazione diretta effettuata dalla parte privata che sta in giudizio personalmente è nulla per violazione delle disposizioni richiamate.
Visto l’art. 44, comma 4, c.p.a., secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.
Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.
Massime di principio
- Se la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
- La notificazione diretta eseguita dalla parte privata che si difende personalmente è nulla quando viola l’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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