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Ordinanza

Ordinanza n. 1614/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Provvedimento del Comune di Pollica che ha riscontrato un’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 0004287 del 4 maggio 2026, reso su un’istanza di accesso agli atti. Il Comune e la Curatela del Fallimento Panetteria del Cilento S.a.s., indicata come controinteressata, non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato che la ricorrente, difendendosi personalmente, aveva eseguito direttamente la notificazione del ricorso; dal testo non risultano ulteriori motivi di impugnazione esaminati.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione eseguita direttamente dalla parte privata che si difende in proprio, per violazione dell’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c. Poiché il destinatario non si è costituito, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione nei confronti del Comune di Pollica entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla ricorrente via PEC. Non ha deciso nel merito la domanda di accesso né gli altri profili del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.

    Ritenuto che la notificazione diretta, eseguita dalla parte privata che si difende in proprio, è nulla per violazione dell’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.;

    La notificazione diretta effettuata dalla parte privata che sta in giudizio personalmente è nulla per violazione delle disposizioni richiamate.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Visto l’art. 44, comma 4, c.p.a., secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.

Massime di principio

  • Se la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
  • La notificazione diretta eseguita dalla parte privata che si difende personalmente è nulla quando viola l’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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